Rescritto di riduzione dalla condizione di chierico, alla condizione di laico.
di Giuseppe Perin Nadir
Ho scritto queste riflessioni perché sono convinto che quasi nessuno dei laici conosca le difficoltà e le situazioni molto dolorose e difficili che un sacerdote deve affrontare, qualora decidesse di lasciare l’esercizio del suo ministero sacerdotale, dal momento che la legge canonica non dà altra possibilità di scelta al sacerdote che per una o per mille ragioni si sentisse chiamato a formare una famiglia propria, a condividere l’amore umano e cristiano con la donna che ama, ed insieme far crescere dei figli, educandoli agli ideali di vita e di testimonianza cristiana. Molto spesso, nemmeno i sacerdoti conoscono quale sia la procedura da seguire per chiedere il rescritto di dispensa e, qualora volessero sposarsi, poter ricevere il sacramento del matrimonio, perché queste situazioni sono sempre state tenute nascoste e sotto silenzio. Rescritto di riduzione alla condizione laicale. 1) Il rescritto comprende inseparabilmente la riduzione allo stato laicale e la dispensa dagli oneri provenienti dalla sacra ordinazione. Non è mai permesso al richiedente di separare questi due elementi, (cioè accettarne uno e rifiutarne l’altro). Se il richiedente è religioso, il rescritto contiene anche la dispensa dai voti. Inoltre, per quanto ce ne sia bisogno, contiene anche l’assoluzione dalle censure contratte e la legittimazione della prole. Il rescritto comincia ad avere forza dal momento della notificazione, fatta al richiedente, dalla competente autorità. 2) Il rescritto è inviato al prelato proprio del richiedente (cioè all’ordinario diocesano per i sacerdoti secolari e al superiore maggiore per i religiosi), perché sia comunicato al richiedente, eccettuato il caso in cui il richiedente, per una causa proporzionata, chiede alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede che il caso, al di là delle regole esposte, sia sottoposto ad un’altra autorità diversa dal proprio ordinario (sia diocesano che religioso). 3) Se il richiedente è un sacerdote diocesano che si trova fuori dai confini della propria diocesi, o un religioso, l’ordinario del luogo d’incardinazione o il superiore religioso maggiore porti a conoscenza dell’ordinario del luogo di dimora abituale del richiedente, la dispensa pontificia e lo preghi, se sia il caso, di comunicare il rescritto al richiedente e di concedere la necessaria delega per la celebrazione del matrimonio canonico. Ma se particolari circostanze consigliassero altrimenti, il predetto ordinario ricorra alla Sacra Congregazione. 4) nel libro dei battezzati della parrocchia sia del richiedente che della comparte si annoti che bisogna consultarsi con l’ordinario del luogo quando fossero richiesti documenti o notizie. CAUSE DI DISPENSA DAGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA SACRA ORDINAZIONE[2]. Per la dispensa da tutti gli impegni derivanti dalla sacra ordinazione, osservate le procedure speciali, possono essere proposti solo i casi riguardanti: 1) Sacerdoti in età avanzata, che, da molti anni, abbiano contratto matrimonio civile o siano vissuti in concubinato o, se anche non abbiano contratto alcun legame, tuttavia, da molti anni, abbiano abbandonato il sacerdozio e ora sono mossi da sincera penitenza e vivono senza dare scandalo. 2) Sacerdoti che, da molti anni, hanno condotto una vita scandalosa nello stato clericale e in nessuna maniera hanno voluto ravvedersi, dopo aver prima loro imposto la riduzione allo stato laicale per indegnità, o, se il caso, come punizione. 3) Sacerdoti che, non essendo idonei, mai sarebbero dovuti essere ordinati o per difetti psichici o fisici; o per mancanza di vera libertà (ad esempio per timore indotto dai parenti o per particolari circostanze dei tempi e dei luoghi, come guerre, persecuzioni ecc..); o per errore dei superiori sia in foro interno, sia in foro esterno. 4) Sacerdoti che, forniti di vera vocazione, si siano ben comportati nel ministero pastorale, ma poi, sopraggiungendo una disgrazia o per malattia ne siano usciti non più idonei al sacerdozio, per un profondo cambiamento psichico o fisico, nonostante le cure mediche e veri e propri continui tentativi di superare le difficoltà. 5) Quanto a quei sacerdoti che chiedono la dispensa o per sola volontà di sposarsi, o per errore riguardante il sacro celibato e il sacerdozio cattolico, o perché hanno già attentato il matrimonio civile nella speranza di poter così più facilmente ottenere la dispensa dagli obblighi, non si concede la dispensa se prima non abbiano fatto sincera e lunga penitenza, non abbiano ugualmente ritrattato gli errori e riparato adeguatamente lo scandalo provocato. Gli ordinari del luogo possono, nel frattempo, ridurre questi sacerdoti allo stato laicale secondo le norme del diritto, restando tuttavia fermo l’obbligo di osservare la legge del sacro celibato[3]. NORME PROCEDURALIArt. 1- L’ordinario competente a ricevere la domanda e a istruire la causa è l’ordinario del luogo d’incardinazione, oppure il superiore maggiore, se si tratta di un membro di un istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio. Art. 2 - Se è impossibile istruire la causa presso il proprio ordinario, può essere richiesto l’ordinario del luogo in cui vive abitualmente il richiedente. Per un motivo proporzionato la Congregazione per la dottrina della fede può delegare anche un altro ordinario. Art. 3 - Nella domanda, che deve essere firmata dal richiedente, oltre al nome e cognome e alle generalità del richiedente, devono anche essere indicate, almeno in forma generica, i fatti e gli argomenti sui quali il richiedente si fonda per sostenere la richiesta. Art. 4- Una volta ricevuta la domanda, l’ordinario decida se sia il caso di procedere e, in caso affermativo, sospenda cautelativamente il richiedente dall’esercizio dei sacri ordini, a meno che non giudichi tale esercizio assolutamente necessario per proteggere la buona fama del sacerdote o per tutelare il bene della comunità. Quindi, personalmente o attraverso un sacerdote prudente e sicuro, scelto precisamente per questo compito, provveda all’istruzione della causa, con la presenza di un notaio che faccia fede degli atti. Art. 5- Premesso da parte del richiedente il giuramento di dire la verità, il vescovo o il sacerdote istruttore interroghi il richiedente con domande accurate e precise appositamente preparate; ascolti se possibile, i superiori del tempo della formazione, oppure richieda deposizioni scritte; esamini altri testimoni indicati dal richiedente oppure convocati di propria iniziativa; infine raccolga i documenti e le altre prove usando. se crederà opportuno, la consulenza di periti. Art. 6 - L’interrogatorio del richiedente deve offrire tutti gli elementi necessari e utili alla ricerca; e cioè : a) le generalità del richiedente: tempo e luogo della nascita, notizie sulla vita precedente, informazioni sulla famiglia d’origine, i suoi costumi, gli studi, gli scrutini che hanno preceduto il conferimento degli ordini e anche, se il richiedente è religioso, l’emissione dei voti; tempo e luogo della sacra ordinazione; il curricolo del ministero sacerdotale; la condizione giuridica in cui si trova davanti al foro ecclesiastico e civile, e informazioni del genere; b) le cause e le circostanze della defezione, e anche le circostanze che avrebbero potuto viziare l’assunzione degli obblighi clericali. Art. 7- Completata l’istruzione, tutti gli atti, con l’aggiunta delle indicazioni utili per valutare le prove, siano trasmessi in triplice copia alla Congregazione per la dottrina della fede, unitamente al voto dell’ordinario sulla veridicità delle cose e sul non pericolo di scandalo. Art. 8 - La Sacra Congregazione discuterà la causa e deciderà se la domanda sia da inoltrare al Romano Pontefice; o se l’istruttoria debba essere completata; o la domanda respinta perché destituita di fondamento. CONDIZIONI DA OSSERVARSI PER IL SACERDOTE DISPENSATO. 1) Per sé il sacerdote ridotto allo stato laicale e dispensato dagli oneri connessi con il sacerdozio, e a maggior ragione il sacerdote congiunto in matrimonio, deve allontanarsi dai luoghi nei quali è noto il suo stato sacerdotale. L’ordinario del luogo di dimora del richiedente, di comune accordo, per quanto ve ne sia bisogno, con l’ordinario proprio d’incardinazione o con il superiore religioso maggiore, potrà dispensare da questa clausola del rescritto, se si prevede che la presenza del richiedente dispensato non farà nascere degli scandali. 2) Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio canonico, l’ordinario provveda personalmente affinché non vi sia alcuna pompa o apparato festoso e sia celebrato alla presenza di un sacerdote provato e senza testimoni o, se necessario, con due testimoni. Gli atti poi di questo matrimonio siano custoditi nell’archivio segreto della curia. Spetta all’ordinario del luogo di dimora, assieme al prelato proprio del richiedente, (sia diocesano che religioso) determinare in qual modo la dispensa, e ugualmente la celebrazione del matrimonio, sia da tenersi segreta o sia da comunicare, con le dovute cautele, ai vicini, agli amici e ai datori di lavoro in modo da provvedere alla buona fama dello stesso richiedente e ai diritti economico-sociali provenienti dal suo nuovo stato di laico e di sposato. 3) Se il sacerdote ridotto allo stato laicale e dispensato dagli oneri connessi con la sacra ordinazione, non mantiene la parola data di evitare lo scandalo, ma anzi rende di pubblico dominio il suo caso per provocare uno scandalo (usando la stampa, i mezzi radio-televisivi e simili), spinto dalla cattiva volontà di disprezzare il sacro celibato, gli ordinari a cui spetta, ed anche il superiore religioso in caso che si tratti di religiosi, avranno il diritto di far sapere che il sacerdote in questione è stato ridotto allo stato laicale e dispensato dagli oneri, dato che la Chiesa non lo ritenne idoneo all’esercizio del sacerdozio. L’ordinario a cui spetta di comunicare il rescritto al richiedente, esorti costui vivamente a partecipare alla vita del popolo di Dio in modo confacente alla sua nuova condizione di vita, a dare edificazione e a mostrarsi così figlio amatissimo della Chiesa . Tuttavia, nonostante le belle parole, riflettendo sull’elenco delle proibizioni che seguono, non è difficile rendersi conto come coloro che nella Chiesa hanno l’autorità e la responsabilità del ministero per la comunità, cerchino di fare terra bruciata attorno al sacerdote che decide di lasciare l’esercizio del suo ministero, per rendergli la vita quanto mai difficile !… ciò che non ha fatto, invece, il Padre della parabola nei confronti del proprio figlio, pur avendo questi sperperato con le prostitute la sua parte di eredità ) !… Quanto siamo ancora lontani dall’atteggiamento di Dio nei confronti dell’uomo, anche se peccatore ! L’Ordinario gli renda noto che, a qualsiasi sacerdote, ridotto allo stato laicale e dispensato dagli oneri, è proibito: 1)svolgere qualsiasi funzione dell’ordine sacro; 2) Essere ministro straordinario dell’Eucaristia; 3)avere qualsiasi parte liturgica in celebrazioni con il popolo dove la sua condizione è nota, e tenere l’omelia; 4) avere qualsiasi ufficio pastorale; 5) adempiere l’ufficio di rettore (o altro compito direttivo), di direttore spirituale e di docente nei seminari, nelle facoltà teologiche e in istituti simili [4]; 6) avere l’ufficio di direttore di una scuola cattolica o il compito di maestro di religione in qualsiasi scuola, cattolica o meno[5]. L’ordinario del luogo tuttavia, a suo prudente giudizio, può, in casi particolari, permettere che il sacerdote ridotto allo stato laicale e dispensato dagli oneri connessi con la sacra ordinazione insegni religione nelle scuole pubbliche e in via eccezionale anche nelle scuole cattoliche, purché non sia da temere scandalo o meraviglia. Gli ordinari a cui spetta, e tra questi il superiore maggiore dei religiosi, seguano con paterno e pastorale amore i sacerdoti ridotti allo stato laicale e dispensati dagli obblighi connessi con la sacra ordinazione e, nei limiti del possibile, li aiutino perché possano vivere decorosamente. Ma come ? Chiedendo l’elemosina per le strade ? Dal momento che tutte quelle mansioni che erano capaci di svolgere e per le quali erano stati formati con lunghi anni di studio, sono state loro proibite! Tuttavia, sembra che oggi ci siano minori restrizioni. Tutto dipende però dalla saggezza e dalla discrezione del vescovo diocesano o del proprio superiore dell’Istituto di appartenenza. Legislazione definitiva. Si tratta di un problema delicato che ha attirato la particolare attenzione della Chiesa, la quale ha previsto una rigorosa disciplina, che, dopo tappe successive, ha avuto la sua legislazione definitiva da Giovanni Paolo II, nel 1980. Un anno prima, nel 1979 nella lettera rivolta a tutti i sacerdoti il Giovedì Santo, intervenne ancora sull’argomento “ perdita dello stato clericale con dispensa dal celibato”. Nella lettera [6] il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, riferendosi alla dottrina esposta dal Concilio Vaticano II, successivamente da Paolo VI nell’enciclica “Sacerdotalis caelibatus” e poi dal sinodo dei Vescovi del 1971, illustrò con chiarezza la grande stima che si doveva avere del celibato sacerdotale nella Chiesa latina. Il Santo Padre ricordava che si tratta di cosa di grande importanza che è particolarmente connessa con la dottrina del Vangelo. Dietro l’esempio di Cristo Signore e in conformità con la dottrina apostolica e la sua propria tradizione, la Chiesa latina ha voluto e vuole tuttora che tutti coloro che ricevono il sacramento dell’ordine abbraccino anche questa rinuncia, non solo come segno escatologico, ma anche come “segno di una libertà che è a sua volta ordinata al ministero”. Osservava infatti il Sommo Pontefice : “Ogni cristiano che riceve il sacramento dell’ordine s’impegna al celibato con piena coscienza e libertà, dopo una preparazione pluriennale, una profonda riflessione e una assidua preghiera. Egli prende la decisione per la vita nel celibato dopo essere giunto alla ferma convinzione che Cristo gli concede questo dono per il bene della Chiesa e per il servizio degli altri... E’ ovvio che tale decisione obbliga non soltanto in virtù della legge stabilita dalla Chiesa , ma anche in virtù della responsabilità personale. Si tratta qui di mantenere la parola data a Cristo e alla Chiesa ”. 2) Tuttavia le difficoltà che, specialmente nel corso di questi ultimi anni, i sacerdoti hanno sperimentato, sono state la causa per cui numerosi di essi hanno chiesto la dispensa dagli obblighi derivanti dalla loro ordinazione sacerdotale, in special modo la dispensa dal celibato. A causa della vasta diffusione di questo fatto che ha inferto una dolorosa ferita alla Chiesa, colpita in questo modo nella fonte della sua vita e che continua a provocare un continuo dolore ai pastori e a tutta la comunità cristiana, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, fin dall’inizio del suo ministero apostolico, si è convinto della necessità di stabilire una ricerca sulla situazione, sulle cause e sui rimedi da prendere. 3) Si deve evitare - che la dispensa dal celibato sia considerata come un diritto che la Chiesa debba riconoscere in modo indiscriminato per tutti i suoi sacerdoti. Al contrario, vero diritto deve essere ritenuto quello che il sacerdote con l’offerta di se stesso ha conferito a Cristo e a tutto il popolo di Dio, il quale quindi attende da lui che sia fedele alla sua promessa, nonostante le gravi difficoltà che può incontrare nella sua vita; - che la dispensa dal celibato venga considerata con il passare del tempo, come un effetto quasi automatico di un processo sommario amministrativo[7]. Sono messi in causa beni troppo preziosi: anzitutto quello del sacerdote che chiede la dispensa, convinto che questa sia l’unica soluzione del suo problema esistenziale e di non riuscire più a portarne il peso; il bene generale della Chiesa che non può sopportare che un poco alla volta venga dissolto l’organico dei sacerdoti, assolutamente necessario per l’adempimento della sua missione; infine anche il bene particolare delle chiese locali, ossia dei Vescovi con il loro presbiterio, che si preoccupano di conservare, per quanto è possibile, le necessarie forze apostoliche; contemporaneamente anche il bene di tutte le categorie di fedeli, per il servizio dei quali il ministero sacerdotale deve essere ritenuto un diritto ed una necessità. Perciò occorre fare attenzione ai molteplici aspetti che vanno ricordati tra loro, salvaguardando la giustizia e la carità : nessuno di essi può essere trascurato o peggio ancora rifiutato. 4) Pertanto, consapevole dei molti e complessi aspetti di questo problema, che comportano tristi situazioni personali, e insieme tenendo conto della necessità di considerare ogni cosa nello spirito di Cristo, il Santo Padre - al quale molti vescovi hanno dato informazioni e consigli - ha deciso di prendersi un sufficiente spazio di tempo per poter arrivare, con l’aiuto dei suoi collaboratori, ad una decisione prudente e fondata su argomenti sicuri, circa l’accettazione, l’esame e la soluzione delle domande riguardanti la dispensa dal celibato. Il frutto di questa matura riflessione sono le decisioni che ora vengono brevemente esposte. L’accurata preoccupazione di prendere in esame tutti gli aspetti che entrano in gioco ha suggerito e ispirato le norme secondo le quali d’ora in poi dovrà essere impostato l’esame delle domande che verranno rivolte alla sede apostolica. Come è evidente, è assolutamente necessario che queste norme non siano separate dallo spirito pastorale da cui sono animate. 5) Nell’esame delle domande rivolte alla Sede Apostolica, la Sacra Congregazione per la dottrina della Fede prenderà in considerazione: - i casi di quei sacerdoti che, avendo abbandonato già da molto tempo la vita sacerdotale, desiderano sanare una situazione dalla quale non possono ritirarsi; - il caso di coloro che non avrebbero dovuto ricevere l’ordinazione sacerdotale, perché è mancata la necessaria attenzione o alla libertà o alla responsabilità, oppure perché i propri superiori competenti, al momento opportuno, non sono stati in grado di valutare prudentemente e sufficientemente se il candidato fosse realmente idoneo a condurre perpetuamente la vita nel celibato consacrato a Dio. In questa materia deve essere evitata ogni leggerezza che diminuendo : il significato del sacerdozio, il carattere sacro dell’ordinazione, la gravità degli obblighi precedentemente assunti, può certamente provocare un gravissimo danno e costituire certamente anche una triste sorpresa e uno scandalo per molti fedeli. Perciò la causa della dispensa va dimostrata con argomenti efficaci per numero e solidità. Affinché le cose procedano con serietà e sia tutelato il bene dei fedeli, la stessa attenzione suggerirà che non vengano prese in considerazione quelle domande che si presentassero con sentimenti diversi dall’umiltà. 6)Nell’adempimento di questo gravoso compito che le è stato affidato dal Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede è ben convinta di poter contare sulla piena e fiduciosa collaborazione di tutti gli ordinari interessati. Per quanto le riguarda, essa è pronta ad offrire tutti quegli aiuti di cui avessero bisogno. Confida similmente che essi osserveranno prudentemente le norme proposte, perché essa ben conosce la loro preoccupazione pastorale di realizzare in questo campo condizioni necessarie per servire il bene della Chiesa e del sacerdozio, e per provvedere alla vita spirituale dei presbiteri e delle comunità dei fedeli. Inoltre, questo Decastero sa che essi non possono dimenticare i doveri della loro paternità spirituale verso tutti i sacerdoti, specialmente verso quanti si trovano in gravi difficoltà spirituali, senza offrire loro un saldissimo e necessario aiuto, affinché più facilmente e con più gioia possano adempiere i doveri assunti nel giorno dell’ordinazione verso il Signore Gesù Cristo e la sua santa Chiesa, senza far tutto il possibile nel Signore per riportare il fratello vacillante alla tranquillità dello spirito, alla fiducia, alla penitenza e a riprendere il primitivo fervore, offrendogli quell’aiuto che, secondo i casi, può provenire dai confratelli,dagli amici, dai parenti, dai medici e dagli psicologi [8]. Le norme emanate dalla Santa Sede, in materia di perdita dello stato clericale con dispensa dal celibato sono state ridotte ad una forma più semplice e chiara proprio allo scopo di abbreviare il tempo da impiegarsi per la soluzione delle cause[9]. Elenco di DOMANDE DA RIVOLGERE AL RICHIEDENTE (religioso) IL RESCRITTO DI DISPENSA (per ciascuna domanda si indichi sempre il numero di questo elenco)
(Luogo, giorno, mese, anno)…………………. (Firma del richiedente)……………………….. (Firma del Superiore interrogante)…………….. (Timbro della Provincia – dell’Istituto – della diocesi) RESCRITTO DI DISPENSA Il signor…………………….. sacerdote della Diocesi di …………………… ha chiesto la dispensa dal celibato sacerdotale. Sua Santità il Papa, per divina Provvidenza……………. Il giorno…………. dopo aver preso visione della relazione trasmessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ha accolto la domanda secondo le seguenti modalità:
* Il sacerdote dispensato con ciò stesso perde i diritti che sono propri dello stato clericale, gli oneri e gli uffici ecclesiastici; non è più obbligato dagli altri doveri connessi con lo stato clericale. * Rimane escluso dall’esercizio del sacro ministero, fatta eccezione di quanto è previsto dal can 976. Non può tenere l’omelia. * Inoltre non può esercitare il ministero straordinario per la distribuzione della sacra comunione e non può esercitare un ufficio direttivo in campo pastorale. * Così non può avere nessun compito nei seminari e negli istituti similari: negli altri Istituti per gli studi di grado superiore, in qualunque modo dipendenti dall’autorità ecclesiastica, non può esercitare un compito direttivo o d’insegnamento. Il sacerdote dispensato è tenuto alla stessa norma per quanto riguarda l’insegnamento della religione anche negli istituti similari non dipendenti dall’autorità ecclesiastica. * Di per sé il sacerdote dispensato dal celibato sacerdotale ed a maggiore ragione il sacerdote congiunto in matrimonio, deve stare lontano dai luoghi nei quali è conosciuta la sua condizione antecedente. Tuttavia, l’Ordinario del luogo in cui vive il richiedente, dopo aver sentito, per quanto necessario, l’Ordinario dell’incardinazione o il superiore maggiore religioso, potrà dispensare da questa clausola contenuta nel rescritto, se si può prevedere che la presenza del richiedente non provochi scandalo. * Infine gli venga imposto una qualche opera di pietà o di carità. A tempo opportuno si riferisca alla Sacra Congregazione circa l’avvenuta esecuzione e se destasse meraviglia tra i fedeli, si dia una prudente spiegazione. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario. Dalla sede della Congregazione per la dottrina della Fede, il ………………………………... ------- Spero che quanto sopra esposto aiuti il “popolo di Dio” a crescere nella comprensione e nella stima di tutti quei doni ( sacerdozio, matrimonio, celibato ….) che lo Spirito Santo elargisce, in maniera diversa, ad ogni membro della Chiesa, cercando nell’impegno quotidiano di testimonianza al Vangelo, di vivere l’autentica carità nei confronti del fratello in difficoltà, non mettendosi dalla parte di chi è sempre pronto a giudicare, a condannare o a strapparsi le vesti, come gli antichi Farisei che Gesù definì “sepolcri imbiancati, scandalizzandosi di fronte al comportamento del fratello, quanto piuttosto “tendere per primo la mano”, quale segno di autentico aiuto fraterno, nutrendo sempre nel cuore , verso “l’altro in difficoltà”, sentimenti di profonda stima, di rispetto, di comprensione. D’altra parte : “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” – disse Gesù a coloro che volevano, nel rispetto della legge mosaica, lapidare l’adultera… Ma, tutti se ne andarono – sottolinea il Vangelo - cominciando dai più vecchi. Chi ha orecchie da intendere, intenda! Giuseppe. [2]Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis quibus criteria generalia statuuntur pro causis dispensationis ab omnibus oneribus e sacra ordinatione manantibus, prot. n. DF 128/61, 16 aprilis 1970: Leges ecclesiae, n. 4132. [3] Dalla perdita dello stato clericale vanno distinte le situazioni che comportano la restrizione o la privazione dei diritti o obblighi, ma non la perdita dello stato clericale. In modo particolare non va confusa la perdita dello stato clericale con la sospensione (cfr. can. 1333); con le proibizioni o con le restrizioni del ministero sacerdotale, provenienti sia da sanzioni ecclesiastiche sia da legittimi precetti o disposizioni dei superiori. Dalla perdita dello stato clericale va distinta, in particolare, la dimissione dall’istituto religioso, sia essa automatica, obbligatoria o facoltativa (cfr. can. 694-702). Il chierico religioso che abbandona il proprio istituto deve previamente trovare un vescovo che lo riceva (cfr. can. 692). Il religioso dimesso non è più membro del proprio istituto. Rimane un chierico acefalo, senza incardinazione. Pertanto non può esercitare il ministero sacro, a meno che non trovi un vescovo che lo accolga o che comunque gli permetta l’esercizio ministeriale (cfr. can. 701). [4] Facoltà, istituti, scuole…di scienze ecclesiastiche o religiose (per es. facoltà di diritto canonico, missionologia, storia ecclesiastica, filosofia o istituti di pastorale, di pedagogia religiosa, di catechetica ...). In tali istituti, ai sacerdoti dispensati [ Nei fogli inviati agli ordinari di luogo e ai superiori maggiori degli istituti clericali, anziché “dispensati”, troviamo “sposati”] non può essere affidato alcun incarico d’insegnamento, anzi è necessario che essi abbandonino assolutamente l’incarico prima che sia concessa la dispensa. [5]Nei centri di studi superiori, anche non direttamente dipendenti dall’autorità ecclesiastica, nei quali s’insegnino anche discipline teologiche o religiose, non si può affidare l’insegnamento ai sacerdoti dispensati (sposati), di materie propriamente teologiche o ad esse strettamente collegate (per es. la pedagogia religiosa e la catechetica). Nel caso che ci sia un dubbio su qualche disciplina collegata con la teologia, la Congregazione per la Dottrina della Fede dirimerà la questione, dopo aver ascoltato il parere della Congregazione per l’Educazione Cattolica. [6] Sacra Congregatio pro doctrina fidei, 1) Litterae circulares per Litteras ad Universos omnibus locorum ordinariis et moderatoribus generalibus religionum clericalium de modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt, Prot. n. 128/61 s, 14 octobris 1980: AAS 72 (1980) 1132-1135 - 2) Normae procedurales Ordinarius competens de dispensatione a sacerdotali caelibatu, Prot. n. 128/61 (sub segreto), 14 octobris 1980: AAS 72 (1980) 1136-1137. [7] Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti di tutta la Chiesa in occasione del Giovedì santo, n.9 [8] Roma, dal Palazzo della Congregazione per la Dottrina della Fede, 14 ottobre 1980. [9] Cfr. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, 1) Litterae circulares omnibus locorum Ordinaris e Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium, Litteris encyclicis de reductione ad statum laicalem, Prot. n. 128/61, 13 ianuarii 1971: AAS 63 (1971), 309-312 2) Normae antequam causam reductionis ad apparandas in Curiis diocesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum Sacra Ordinatione conexis: AAS 63 (1971), 303-308 . 3) Declaratio Die XIII ianuarii qoad interpretationem quarundam dispositionum, quae Normis, die XIII ianuarii 1971 editis, statutae sunt, Prot. n. 128/61. 26 iunii 1972: AAS 64 81972), 641-643. Venerdì, 28 gennaio 2005 |