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www.ildialogo.org Il decreto delle occasioni perdute.,di Gianmarco Pisa

Il decreto delle occasioni perdute.

di Gianmarco Pisa


Credit: Tilman AB - CC0 - Wikimedia Commons

Molte sono le aspettative che si sono via via accumulate sul fu Decreto Aprile, poi ribattezzato Decreto Rilancio: aspettative giustificate dal bisogno, avvertito da più parti, che l’impianto del decreto fosse non solo quello di un “ponte”, utile a orizzontare il Paese fuori dalle secche di un mortificante lockdown, ma anche quello di un “trampolino”, necessario per prospettare una ricostruzione adeguata a ripensare i fondamentali in maniera tale da rendere l’intero sistema Paese meglio strutturato e meglio attrezzato di fronte alle ingenti sfide prossime venture. Due le domande forti che si erano appuntate lungo il percorso della maturazione del decreto: la prima, quella di corrispondere ad un bisogno sociale diventato durissimo in tutto il Paese, soprattutto per le fasce più deboli, marginali ed esposte nella nostra architettura sociale, e che il lungo lockdown, con la riduzione dei servizi sociali, la chiusura delle attività produttive e la pausa del lavoro, ha ancor più aggravato; la seconda, quella di costruire i presupposti, gettare le fondamenta, per rilanciare e rinnovare l’architettura economica del Paese, se non altro per aggiornarlo nelle mutate condizioni macro-economiche di fase che anche il dibattito a livello europeo e internazionale sta portando sempre più ad evidenza, ad esempio con la sospensione del Patto di Stabilità, con la revisione delle normative inerenti ai cosiddetti «aiuti di Stato», con la negoziazione in seno all’Eurogruppo sugli strumenti finanziari per superare la crisi. Si tratta di tenere in conto non solo le due domande, quella sul presente e quella sul futuro, ma anche le due constatazioni: non c’è praticamente Paese al mondo che non stia affrontando il percorso di rilancio e di ricostruzione senza ricorrere a massicci investimenti pubblici e/o interventi di Stato nel proprio sistema economico e produttivo; e, tra tutti i Paesi del mondo, la previsione per l’Italia è di una perdita di PIL per quant’anno stimata, da diversi analisti, intorno al 10%, corrispondente a 150 - 200 miliardi di euro. È letto su questo sfondo, alla luce di queste domande e di queste constatazioni, che il cosiddetto Decreto Rilancio mostra tutta la sua insufficienza: una insufficienza qualitativa, perché non disegna una innovazione e una trasformazione dell’assetto produttivo del Paese che sarebbe stata necessaria per rispondere all’altezza, mastodontica, della sfida che abbiamo di fronte; e quantitativa, perché le cifre sono, a detta di molti, poco più che inconsistenti. Un corpo elefantiaco (256 articoli in 464 pagine: un incredibile decreto omnibus, fatto che anche dal punto di vista procedurale e formale potrebbe destare interrogativi), per una sostanza che è già destinata, giustamente, a scontentare tutti: solo 55 miliardi di spesa. Dalla lettura del corposo documento sarebbero ovviamente tantissime le considerazioni da fare: su una tempistica di approvazione destinata a fare accumulare ritardi su ritardi in un momento di gravissima esposizione, che al contrario richiederebbe (avrebbe richiesto) misure forti, incisive e tempestive; sulla limitatezza nel tempo delle misure di sostegno; sulla esiguità degli stanziamenti il cui impatto rischia di essere pressoché impalpabile. Ma alcune previsioni del decreto meritano di essere sottolineate, procedendo nell’ordine con il quale l’articolato le presenta. Leggiamo la stesura licenziata il 13 Maggio. È significativo che si cominci con la Sanità per passare poi subito alle Forze Armate. L’art. 20 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate) stanzia un milione di euro per il solo 2020 per finanziare, come recita la relazione di accompagnamento, gli oneri di straordinario «per tutte le attività svolte dal personale delle Forze Armate sul territorio (“Strade Sicure”, attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale etc.) e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa … sia del Servizio Sanitario Nazionale». Una spesa per la militarizzazione, confermata dal successivo art. 22 che prevede l’incremento del personale militare in servizio: non solo 7.050 unità della missione militare interna denominata “Strade Sicure”, ma ulteriori 253 unità («contingente incrementale») e ulteriori ancora 500 unità «che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze Armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di Polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento». Solo dopo, al Titolo II, arrivano le misure di «Sostegno alle imprese e all’economia». L’articolo 30 (Patrimonio destinato), conferma in premessa l’esigenza di «attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica» e, a tale scopo, la CDP «è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (di seguito “Patrimonio destinato”) a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze». Ma purtroppo non c’è nulla né di strategico né di prospettico, nulla che vada nel senso, auspicato a necessario, di un rilancio effettivo del sistema Paese, della costruzione di condizioni per rendere più stabile e più solido l’apparato economico, di un rinnovato intervento pubblico e statale capace di consolidare e orientare l’economia nazionale. Nel comma 5 si specifica che, anche in relazione all’incidenza strategica, con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale ed eco-sistemica, la CDP può sì effettuare «ogni forma di investimento», ma sempre e comunque «di carattere temporaneo». Per di più, in termini generali, come indicato dal successivo comma 9, «le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare». Sgomberato così il campo, per quanto concerne questo aspetto, da aspettative di una qualche rottura o, per lo meno, discontinuità rispetto alla ordinaria amministrazione, in una situazione in cui di ordinario sembra tuttavia, soprattutto per la nostra economia e per la nostra società, esservi ben poco, il decreto continua a mostrare la sua debolezza anche in riferimento al comparto, dolente, della difesa del lavoro. Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, introdotto con l’art. 52 del Decreto, è finalizzato «al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale … e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico - finanziaria... A tal fine, … il Fondo opera … attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, … effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli «aiuti di Stato» destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro». Per di più, il Fondo ha una dotazione finanziaria di soli 100 milioni di euro per l’anno 2020. Orientamento vieppiù ribadito con ancora maggiore enfasi nella relazione illustrativa, dove si mette in risalto che «detto Fondo … non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato. Il rinvio operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 19/04 … è posto nella norma al solo fine di individuare quali interventi possano definirsi «a condizioni di mercato» e non già a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di Stato». Quadro di compatibilità, peraltro, confermato anche dal successivo art. 58 in merito alla deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato, la cui relazione specifica che «attesa la norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente …, in considerazione dell’applicabilità del richiamato quadro temporaneo, si rende necessario disporre una deroga alla norma nazionale, limitata nel merito e nel tempo, per le misure di aiuti adottate per l’emergenza COVID, conformemente al quadro temporaneo della Commissione Europea e per il periodo di vigenza dello stesso». Un ulteriore complemento, che va nella medesima direzione, è quello previsto dall’art. 170 in ordine alla valorizzazione del patrimonio immobiliare che, al comma 2, rende più “efficienti” le procedure di valorizzazione di beni immobili dello Stato disciplinate dall’articolo 3 bis del DL 351 del 2001, con l’estensione da 50 a 70 anni del termine di durata delle concessioni, anche, come recita il DL 351, «con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso», e la possibilità di perseguire le finalità di valorizzazione e di utilizzazione a fini economici, anche per mezzo dell’istituto del «diritto di superficie». Si parla esplicitamente di privatizzazioni, essendo il DL 351 quello che reca le «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico». Si passa poi per l’art. 187, che introduce un Fondo Cultura per la «promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale» con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 e di 210 milioni di euro per il sostegno delle librerie, della filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura, e si arriva a quello che è stato segnalato da alcuni osservatori come un vero e proprio “scippo al Sud”, la possibilità, prevista dall’art. 231, di «utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il contrasto all’emergenza COVID» prevedendo addirittura che «per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione … 2000 - 2006, 2007 - 2013 e 2014 - 2020, possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale, connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia». Insomma, il Decreto Rilancio, più che Decreto Rilancio, sembra davvero il Manifesto del tutto tornerà, al più presto possibile, come prima: il prima le cui condizioni e i cui sviluppi hanno portato, insieme con la crisi e il lockdown, alla disastrosa situazione attuale. Davvero, e purtroppo, il decreto delle occasioni perdute.



Giovedì 14 Maggio,2020 Ore: 21:48
 
 
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