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Appello per i 5 operai Fiat di Pomigliano/obbligo di fedeltà - PER L’ EGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE


Due anni fa lanciammo una mobilitazione contro il licenziamento di cinque operai cassintegrati della Fiat di Pomigliano “colpevoli” di aver espresso il dolore e la rabbia per il suicidio di tre compagni di fabbrica, privati – non diversamente da loro – di ogni prospettiva di occupazione. Ci parve che gli amministratori della giustizia avessero rimesso il mondo sul suo asse, perché la Corte d’appello, smentendo il Tribunale del lavoro, diede ragione a Mimmo Mignano e ai suoi quattro coraggiosi compagni, ordinando alla Fiat Chrysler Automobiles il pieno reintegro. Cosa che però la FCA non fece, limitandosi a versare il salario senza permettere ai cinque di varcare i cancelli della fabbrica, quasi fossero pericolosi criminali, mentre invece portò la vicenda in Cassazione.
Dopo un tempo lunghissimo – due anni, che i cinque hanno trascorso in attesa e sospensione nel vuoto – il 6 giugno 2018 la Cassazione ha reso nota la sentenza con cui accoglieva il punto di vista aziendale, sancendo l’obbligo di “fedeltà” all’azienda fuori dall’orario di lavoro.
Secondo i giudici di Cassazione, i cinque avrebbero posto in essere «comportamenti che compromettevano sul piano morale l’immagine del datore di lavoro», venendo meno all’«obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato» richiamato dall’articolo 2105 del Codice civile. Questo a dispetto del fatto che l’articolo in questione dispone – semplicemente – che «il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».
Stiamo parlando di una norma studiata per salvaguardare gli interessi dell’azienda rispetto ad eventuali competitori, che vieta al dipendente di mettersi in concorrenza con il proprio datore di lavoro, legandolo alla riservatezza sui segreti aziendali. Come può una simile disposizione essere indirizzata a operai che, con mansioni esecutive spesso limitate a una sola linea di produzione, o al massimo a un reparto, nemmeno lontanamente possono «trattare affari per conto proprio o di terzi», né tantomeno conoscere «notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione»?
La sentenza ratifica una ratio secondo cui non conta la sofferenza dei deboli ma l’immagine pubblica del padrone; in cui non si protegge l’onorabilità dei suicidi ma quella della controparte, indipendentemente dall’immane disparità del rapporto di forza.
Anno dopo anno, in Italia è stata intaccata la fondamentale funzione esercitata dalla disciplina del diritto del lavoro, diretta a bilanciare lo squilibrio nel rapporto di forza fra imprenditore e dipendente.
Privati persino del diritto di protestare, di gridare il proprio dolore e offesa, cosa lo Stato intende lasciare ai suoi cittadini cassintegrati, licenziati, disoccupati, oltre all’abisso di gesti autolesivi?
Contro questa sentenza, che apre pericolose contraddizioni sull’interpretazione dell’obbligo di fedeltà cui sarebbero assurdamente sottoposti i dipendenti aziendali, intendiamo sostenere non solo Mimmo Mignano e i suoi compagni, ma i numerosi lavoratori licenziati per aver espresso pubblicamente opinioni critiche sulle scelte del proprio datore di lavoro, benché fuori dall’orario e dalle sedi di impiego.
Una simile interpretazione adatta ai casi concreti i principi generali della fedeltà e dell’auto-dominio, e così facendo sancisce l’asservimento dei lavoratori, li condanna al silenzio, li rende ricattabili nella sfera pubblica, riduce la persona umana al mero scambio lavorativo appropriandosi anche della parte di esistenza che è fuori dall’orario di lavoro, disconosce la tutela della dignità dell’uomo sancita dalla Costituzione.
Le recenti riforme del lavoro hanno modificato le relazioni tra lavoratori e datori di lavoro, indebolendo le tutele dei primi a favore dei secondi. Quanto sta accadendo non è solo il risultato di cambiamenti normativi ma l’indice di una profonda involuzione culturale, politica e umana, che minaccia lo stesso sistema democratico del nostro Paese.
La sentenza contro i cinque della FCA segna un salto simbolico al quale intendiamo opporci, perché va a colpire operai che hanno attuato una protesta sindacale utilizzando espressioni satiriche, per quanto aspre, all’unico scopo di dar voce all’angoscia esistenziale che nasce dalla precarietà del lavoro, dall’umiliazione dell’essere considerati scarti dell’umanità, dal dolore per i numerosi compagni che negli anni, alla Fiat e in tutta Italia, si sono suicidati per la perdita del lavoro.
Anche noi crediamo nell’obbligo di fedeltà: quello alla dignità di chi si oppone, e quello alla memoria di chi soccombe. Per questo lanciamo una campagna con la quale chiediamo al Legislatore di regolamentare la normativa sull’obbligo di fedeltà limitandone l’interpretazione a ciò che effettivamente dice, cioé la difesa dell’azienda rispetto alla concorrenza, e chiediamo alla Cassazione di revocare e correggere l’attuale interpretazione.
Per sottoscrivere l’appello vai a:nolicenziamentiopinione.wordpress.com
Oppure invia mail di adesione a: ellugio@tin.it



Martedì 17 Luglio,2018 Ore: 21:41
 
 
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