IL 4 NOVEMBRE RIPUDIAMO LA GUERRA ESPONENDO LA BANDIERA DELLA PACE

di Alessandro Marescotti

Il 4 novembre a livello nazionale ognuno di voi potrà essere protagonista dell'iniziativa proposta dal Centro ricerche per la Pace di Viterbo, dal Movimento Nonviolento e da PeaceLink, a cui stanno aderendo altre realtà, fra cui ad esempio l'Associazione per la Pace.
Se fate qualcosa (anche di semplice) potete segnalarlo qui http://www.peacelink.it/calendario/insert.php?subtype=insert

Una cosa efficace da proporre e diffondere è quella di esporre la bandiera della pace durante le cerimonie ufficiali del 4 novembre.
Chiamate le TV locali e fate filmare il momento in cui srotolate in silenzio la bandiera arcobaleno mentre suona la fanfara o c'è il solito discorso.

Alessandro Marescotti
http://www.peacelink.it
Sostieni la telematica per la pace, versa un contributo sul c.c.p. 13403746 intestato ad Associazione PeaceLink, C.P. 2009, 74100 Taranto (TA)

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PER TUTELARVI STAMPATE QUESTE ISTRUZIONI E LE DATE AGLI AGENTI DELLA DIGOS CHE DOVESSERO INTERVENIRE. IL FOGLIO VA CONSERVATO IN TASCA E CONSEGNATO AL MOMENTO CHIEDENDO, NEL CASO, QUALI OBIEZIONI RITENGONO DI OPPORRE A QUESTO FOGLIO REDATTO DAL NOSTRO AVVOCATO. DA NOTARE: L'AZIONE E' GIA' STATA REALIZZATA A TARANTO SENZA PROBLEMI E QUESTE SONO LE FOTO
http://web.peacelink.it/dossier/4novembre/foto.htm

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PER GLI AGENTI LA DIGOS

Questa è un'azione nonviolenta che è stata studiata perché sia assolutamente nell'alveo della legalità.

In questo foglio trovate pertanto tutte le norme che noi ci intendiamo rispettare.

Abbiamo studiato a fondo le norme fasciste del 1931, qui sotto riportate, che avrebbero potuto costituire un "problema" per la riuscita della manifestazione. Le elenchiamo in breve.

La disciplina è data dagli articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940.

In particolare, il T.U.L.P.S., all’articolo 18, disciplina l’obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in “luogo pubblico” ad esempio una piazza, una via… -.
Quanto alla “riunione”, essa è caratterizzata dalla presenza di più persone che si incontrino per un fine determinato, in ciò distinguendosi dall’assembramento e dalla semplice agglomerazione. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che non vi è obbligo di avviso quando, per le ridottissime dimensioni della riunione, non può esservi, neppure in astratto, alcuna lesione dell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica. A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che può esservi riunione anche in un raggruppamento di persone “sollecitato da un appello estemporaneo”.
L’art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che “Quando, in occasione di riunioni…in luogo pubblico…avvengono manifestazioni o grida sediziose…le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti”.
L’articolo 654 cp, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose.
Sull’aggettivo “sediziose” la Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha precisato che è tale quella nella quale “si manifesta ostilità verso la pubblica autorità”. La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’atteggiamento è sedizioso quando “implica ribellione ed ostilità e risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico”.
Quanto allo striscione, è da ricordare la scriminante dell’articolo 4 u.c. della legge 110/1975 che esclude, dal novero delle armi ai fini delle disposizioni penali dell’articolo stesso - rubricato "Porto di armi od oggetti atti ad offendere” le aste degli striscioni utilizzati nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, sempre che gli stessi non vengano adoperati come oggetti contundenti.



Marted́ 01 Novembre,2011 Ore: 22:07