Caso Sallusti
Il Comunicato della Corte di Cassazione.

di Cons. Raffaele Botta

Riproduciamo di seguito il comunicato della Cassazione sul caso Sallusti che è stato condannato per aver pubblicato una notizia falsa e non per aver espresso una "opinione". L'effettivo arresto di Sallusti, inoltre, dipenderà, sembra incredibile ma è così, da una sua scelta . Egli rischierebbe il carcere solo se non presentasse una richiesta di affidamento in prova: le pene sotto i due anni sono già adesso di fatto normalmente non detentive in molti casi, specie per reati commessi da incensurati e Sallusti lo è.

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, il giorno 26 settembre 2012, ha annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano la sentenza che aveva condannato il giornalista Andrea Monticone per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giudice tutelare di Milano, dott. Giuseppe Cocilovo, in relazione all’articolo comparso sul quotidiano “Libero” (all’epoca diretto dal dott. Sallusti) il 18 febbraio 2007, dal titolo “Costretta ad abortire da genitori e Giudice”, ed ha rigettato il ricorso proposto avverso la medesima sentenza dal direttore Alessandro Sallusti che era stato condannato per la medesima vicenda anche in relazione ad un altro articolo, comparso in prima pagina lo stesso giorno, a firma “Dreyfus”, uno pseudonimo non identificabile e perciò direttamente attribuibile al direttore, dal titolo “Il dramma di una tredicenne. Il Giudice ordina l’aborto”.
Pur essendo necessario attendere le motivazioni della sentenza per verificare le ragioni della decisione adottata, è opportuno precisare aspetti della questione, che non sono stati esattamente evidenziati dalla stampa nei giorni scorsi.
In particolare emerge dalle sentenze dei giudici di merito che: a) la notizia pubblicata dal quotidiano diretto dal dott. Sallusti era «falsa» (la giovane non era stata affatto costretta ad abortire, risalendo ciò ad una sua autonoma decisione, e l’intervento del giudice si era reso necessario solo perché, presente il consenso della mamma, mancava il consenso del padre della ragazza, la quale non aveva buoni rapporti con il genitore e non aveva inteso comunicare a quest’ultimo la decisione presa); b) la non corrispondenza al vero della notizia (pubblicata da “La Stampa” il 17 febbraio 2007) era già stata accertata e dichiarata lo stesso giorno 17 febbraio 2007 (il giorno prima della pubblicazione degli articoli incriminati sul quotidiano “Libero”) da quattro dispacci dell’Agenzia Ansa (in successione sempre più precisa, alle 15,30, 19,56, 20,25 e 20,50) e da quanto trasmesso dal TG3 Regionale e dal Radiogiornale (tant’è che il 18 febbraio 2007 tutti i principali quotidiani, tranne “Libero”, ricostruivano la vicenda nei suoi esatti termini); e) la non identificabilità dello pseudonimo “Dreyfus” e, quindi, la diretta riferibilità del medesimo al direttore del quotidiano. Va inoltre precisato che la condanna dei giudici del merito riguarda il reato previsto dagli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la quale prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni, oltre alla multa.
Roma, 26 settembre 2012
Il Responsabile dell’Ufficio Stampa
Cons. Raffaele Botta



Luned́ 01 Ottobre,2012 Ore: 17:09