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Circolari regionali concernenti la registrazione di nascita e asilo
a cura di Augusta De Piero
"le leggi nazionali e le Convenzioni Internazionali impongono, anche in presenza di eventuali diverse disposizioni, di salvaguardare l'interesse dei minori..." (Adriano Sansa, Presidente del Tribunale dei minori di Genova)
16.09.2009
Piemonte e Emilia Romagna: circolari regionali su dichiarazione di nascita e registrazione dei figli da parte di cittadini stranieri e accesso alle strutture sanitarie
Gli assessorati per la tutela della salute e Sanita' delle regioni Piemonte e Emilia Romagna hanno diffuso note informative ai sanitari sull'applicazione della legge n. 94/09.
Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni non legittime della nuova disposizione normativa (l'art. 6 comma 2 del Dlgs 28 cosi' come modificato dall'art. 1 della Legge n.94 del 15 luglio 2009), l'Assessorato piemontese ha emanato una circolare esplicativa in riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale .
Si fa presente che tali atti sono da considerarsi provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore) ma anche del figlio oggetto del provvedimento, ricordando l'interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione di persona nata sul territorio dello Stato. Con l'occasione l'Assessorato ricorda la possibilita', in base all'art. 30, comma 1 del D.P.R. 396/2000, di rilascio della dichiarazione di nascita presso la direzione sanitaria in cui avviene il parto entro tre giorni dallo stesso, oltre che presso gli uffici anagrafici del Comune. Utilmente viene altresi' ricordato il divieto di segnalazione all'autorita' in applicazione dell'art. 35, comma 5 del DLGS 286/98 da parte sia del personale sanitario che amministrativo delle strutture sanitarie. Tale divieto viene ricordato pure dalla circolare emanata il 15 settembre scorso dall'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna. Regione Piemonte, circolare dd.11 settembre 2009 dell'Assessorato regionale per la Tutela della Salute e Sanita' http://www.asgi.it/public/ Regione Emilia Romagna, circolare dd. 15 settembre 2009 dell'Assessorato Politiche per la Salute.
http://www.asgi.it/public/
Vedere anche : 1 settembre 2009 - Legge sulla Sicurezza : Tutelare la registrazione della nascita del minore Ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno. A seguito dell'appello inviato al Governo e alle Regioni, emanata una circolare con disposizioni chiare. http://www.asgi.it/home_asgi.
5 agosto 2009 - Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti dopo la legge n. 94/2009 - Lettere-documenti inviate dall'ASGI e da altre associazioni alle Regioni e al Governo http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=497&l=it
2 agosto 2009 - Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede ai servizi sanitari alla luce delle nuove disposizioni del cosiddetto "pacchetto sicurezza" (legge n. 94/2009). Analisi giuridica - Lettera - Documento alle autorità sanitarie nazionali e regionali inviato da ASGI- Medici senza frontiere - Società italiana di medicina delle migrazioni - Osservatorio italiano sulla salute globale http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=495&l=it
Si ringrazia Manuela Spadaro per la segnalazione. circolari regionali concernenti la protezione umanitaria
Corte di Cassazione : E' il giudice ordinario competente per i ricorsi avverso i dinieghi alla protezione umanitaria
La Suprema Corte, a sezioni unite, afferma la giurisdizione del giudice civile in merito alla concessione della protezione umanitaria ex art. 5 c. 6 e art. 19 del T.U.
La Suprema Corte, sezioni unite, afferma la giurisdizione del giudice civile e non di quello amministrativo in merito alla concessione della protezione umanitaria ex art. 5, commi 6 e art. 19 del d.lgs. n. 286/98.
Di fronte ai contrastanti orientamenti espressi dai giudici ordinari ed amministrativi, la Suprema Corte afferma che la fattispecie della protezione umanitaria è riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali e dunque vi è identità di natura con le altre situazioni giuridiche connesse al riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo costituzionale. Poiché la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario, il ricorso del richiedente asilo avverso il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero in subordine del diritto costituzionale all'asilo, ovvero in subordine ancora della protezione umanitario, non può essere scisso tra diverse giurisdizioni, ma vi sarà un unico giudice competente, quello ordinario, appunto.
Giovedì 17 Settembre,2009 Ore: 16:24 |