Risposta ad un fratello prete

di di P. Giuseppe Nadir Perin

La seguente risposta è relativa ad un caso concreto propostoci da un prete nostro lettore. Ne omettiamo il nome e cognome per rispetto della sua privacy e lo chiamaremo "don xx". Questa è la sua lettera:
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Leggo puntualmente i vostri articoli che ritengo estremamente interessanti, coraggiosi e "veri".
Ho bisogno del vostro aiuto: ho un figlio che amo alla follia e che seguo dalla nascita: mi riempe la vita. Ora è maggiorenne e frequenta il primo anno di Ingegneria Chimica. Messomi alle strette: abbandonare mio figlio o la parrocchia, ho lasciato con dolore quest’ultima. Sono però molto grato al Vescovo che da "padre indulgente" permette "al figliol prodigo"( ’anatema’ per alcuni Confratelli) di celebrare la S.Messa senza la quale diverrei "folle" perchè mi sento prete, chiamato da Dio da quando ero fanciullo delle Elementari.
Problema: desidero vivamente per "giustizia" dare il mio cognome a mio figlio,che, sorridendomi, me l’ha chiesto mentre l’abbracciavo per il suo Cento e Lode all’esame di Stato. Qual è la strada legale che devo seguire e, soprattutto, rischio di essere "sospeso" dalla mannaia del Diritto Canonico ?
Grazie e fervidi auguri per il vostro lavoro.

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Di seguito riportiamo la risposta al quesito che abbiamo girato, per la sua competenza specifica, al nostro carissimo p. Giuseppe Nadir Perin.


Carissimo fratello "Don xx", l’amico Giovanni Sarubbi del “dialogo” mi ha inoltrata la tua richiesta di aiuto ed avere alcune informazion: 1) su quale strada legale seguire per dare il tuo cognome a tuo figlio, ora maggiorenne e, 2) se dando il tuo cognome a tuo figlio rischi – secondo il Diritto Canonico - di “essere sospeso” a divinis.
Per quanto riguarda la prima questione: dare il tuo cognome a tuo figlio.
Anzitutto, credo si tratti di un figlio naturale (= cioè un figlio nato da genitori non coniugati). E dare il proprio cognome al figlio naturale può significare: il riconoscimento di un figlio naturale o la legittimazione di un figlio naturale.
Un figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre, o da entrambi. Il riconoscimento può essere effettuato sia congiuntamente sia separatamente. Quando il figlio è maggiorenne è necessario anche il suo consenso ( e mi sembra che – nel tuo caso - questo consenso ci sia, dal momento che scrivi “… che sorridendomi, me l’ha chiesto (di dargli il mio cognome) mentre l’abbracciavo per il suo 100 e lode all’Esame di Stato”).
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento del padre interviene successivamente a quello della madre, è data la scelta al figlio naturale di assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. La Corte Costituzionale con la sentenza 297/1996, ha stabilito che il figlio naturale, nell’assumere il nome del genitore che lo ha riconosciuto, può ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere ( anteponendolo, o, a sua scelta, aggiungendolo a questo) il cognome precedentemente attribuitogli se lo stesso è divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.
La legittimazione, invece, a differenza del riconoscimento fa sorgere veri e propri rapporti di parentela con tutti i componenti della famiglia del genitore, ed il figlio si trova inserito nella stessa senza bisogno di alcuna autorizzazione del giudice ( come accade, invece, nel caso di inserimento del figlio naturale riconosciuto nella famiglia legittima).
Credo, tuttavia, che per conoscere esattamente la procedura da seguire per dare il proprio cognome al proprio figlio naturale, dal momento che le situazioni da cui partire possono essere molteplici e considerando che il padre naturale è un ministro di culto cattolico, sia necessario che tu contatti un legale per avere delle chiare indicazioni sulla strada da seguire.
Per quanto riguarda poi la seconda questione : dare il proprio cognome al proprio figlio naturale si rischia – secondo il Diritto Canonico - di “essere sospeso” a divinis? Credo proprio di no, perché nell’elenco delle situazioni nelle quali un chierico potrebbe trovarsi e per le quali c’è la sospensione “latae sententiae” oppure la sospensione “ferendae sententiae” a secondo dei casi elencati dal can 1370, §2 al can 1390. §2, non viene nominato “ il dare il proprio cognome al proprio figlio naturale”.
Ti auguro di poter realizzare serenamente il tuo desiderio e di non far mai mancare a tuo figlio l’amore paterno, comminando insieme nella vita per essere entrambi dei testimoni credibili del Cristo risorto, nel contesto sociale in cui ciascuno di voi è chiamato a vivere la sua vita a servizio del prossimo.
Un fraterno abbraccio.
p. Giuseppe dall’Abruzzo.



Lunedì, 02 giugno 2008