Una riflessione personale sulle impronte digitali

di Augusta De Piero

La legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti dei minori afferma (tra l’altro, perché molto di più ne dovrebbe venir diffuso – si tenga presente che l’orribile “fanciullo” della traduzione ufficiale italiana significa “minore”):
Articolo 2
1.Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2.Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
Articolo 7
Il fanciullo é registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

Perché non pensare ad obbligare il genitore-tutore (anche con controlli di polizia, se necessari) a farsi garante della conservazione di copia dei certificati di nascita dei figli da esibirsi all’occorrenza?
E se si trovasse persona (etnia a prescindere) non in grado di dimostrare in caso di necessità la propria condizione di tutore di un minore si potrebbero prendere i provvedimenti del caso.
Capisco che intervenire sugli adulti può comportare difficoltà, estranee alla prevaricazione sui deboli e in particolare sui minori, ma penso sarebbe un provvedimento più corretto, meno molesto e meno nocivo nei tempi lunghi.
E mi si permetta qualche analogia suggeritami dalle dichiarazioni di adamantina fermezza esibita dal ministro Maroni nel sostenere, contro ogni ragionevole dubbio, l’insozzatura delle dita dei bimbi rom.
Fra un mese saranno settant’anni dalla famosa dichiarazione di un capo del governo d’epoca: "Anche nella questione della razza noi tireremo dritto" (Trieste - 30 luglio 1938).
Provo a snocciolare una serie di date connesse a quel 30 luglio che forse possono stimolarci qualche analogia. O forse no.
14 luglio 1938 Manifesto della razza (redatto da studiosi fascisti e docenti universitari)
5 agosto 1938 Primo numero della rivista "La difesa della razza"

Leggi razziali italiane (1938: anno XVII° dell’era fascista)
7 agosto Regio Decreto-Legge n.1381: Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
22 agosto Censimento speciale degli ebrei
1-2 settembre Riunione del Gran Consiglio del fascismo
5 settembre Regio Decreto-Legge n.1390: Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;
Regio Decreto-Legge n.1539: Istituzione, presso il Ministero dell’Interno, del Consiglio superiore per la demografia
20 settembre Regio Decreto-Legge n. 1630: Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.
6 ottobre Carta della razza (emanata dal gran Consiglio del fascismo)
7, 9,10 novembre Riunione del Gran Consiglio del fascismo
17 novembre Regio Decreto-Legge n.1728. Provvedimenti per la difesa della razza italiana (n. d.r.: non dimenticare che fu firmata dal re sabaudo).

Augusta De Piero, Udine



Mercoledì, 02 luglio 2008