Ricordate le leggi razziali fasciste?
Ascoltando la radio

di Augusta De Piero

Sulla decisione della sindaca di Milano di non ammettere agli asili nido i figli degli immigrati clandestini


Trascrivo alcune considerazioni dal mio e-diario a proposito di una città del produttivo nord est, a causa di una notizia che ho sentito poco fa nell’ascolto di Prima Pagina di radio 3 (mia abitudine mattutina o sofferenza che mi impongo quotidianamente?): a Milano i figli degli immigrati clandestini NON possono essere ammessi ai nidi.
Così almeno si capiva dalle notizie diffuse. Vorrei poter scrivere: spero di correggermi domani, ma non credo mi sarà concesso.
Sono sconvolta e impaurita perché questa possibilità apre pagine orrende non solo sul futuro di quei bambini, ma su quello di noi tutti, ribaltando (e non ce n’era proprio bisogno) il rapporto fra forza e diritto, il che non mi sembra esattamente frutto della Costituzione in cui dovremmo riconoscerci.
Il governo italiano si vanta di aver ottenuto il voto dell’assemblea delle NU sulla moratoria della pena di morte, riconoscendo quindi un ruolo essenziale ai documenti delle Nazioni Unite stesse nella politica internazionale.
Ora consente silenzioso che un documento fondante la civiltà delle stesse Nazioni Unite venga sbeffeggiato da una sindaca (espressione dello stato a livello locale) alla ricerca di un consenso a sfondo razzista (che evidentemente non è cultura che disonora solo la Lega Nord). Parlo della Convenzione di New York del 1989 - che nel nostro stato è legge (Legge 27 maggio 1991 n. 176. - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135).
Riporto l’art. 120 della Costituzione della Repubblica. (Le maiuscole di intere parole sono mie): "Il Governo PUÒ SOSTITUIRSI A ORGANI delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e DEI COMUNI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DI NORME e trattati INTERNAZIONALI o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e IN PARTICOLARE LA TUTELA DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI, PRESCINDENDO DAI CONFINI TERRITORIALI DEI GOVERNI LOCALI. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione"
Il giornalista di turno a Prima Pagina, vicedirettore de Il sole 24 ore ha parlato di "bambini abbandonati" e di sentirsi buoni a Natale. Devo proclamare il mio assoluto disinteresse per la bontà di chicchessia; trovo più garantista la legalità. E inoltre, dr. Fabi, quei bimbi non sono, come lei ha detto, "ABBANDONATI" ma RIFIUTATI.
Lei ha pacatamente parlato anche della carenza di posti ai nidi; qui però non si tratta di informarli che ne sono rimasti fuori perché "non c’era posto per loro" nel nido (deja vu: cfr. Vangelo di Luca capitolo 2, 7) non a seguito dello spazio carente ma a seguito di un loro status personale.
Per chi volesse controllare l’ascolto di Prima Pagina è possibile al sito http://www.radio.rai.it/radio3/primapagina/ascolta.cfm
Un "deja vu" meno arcaico?
Eccolo: può essere utile conoscerlo per chi volesse promuovere un’aggiornata legislazione razzista. I concetti fondamentali sono già stati chiaramente e fermamente espressi nel 1938.
Di solito mi limito a citare quei testi: oggi ne riporto l’incipit che, non a caso, inizia dall’interessamento all’istituto familiare (posso dire che ci sono tutte le condizioni per un family day che non si copra sotto i buoni sentimenti?) REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390 Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
• Art. 1. All’ufficio d’insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso prima al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
• Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
• Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
• Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.



Sabato, 22 dicembre 2007