Il paradosso di Kronos e il reo impunito
di Franco Corsero ("la Repubblica, 20 gennaio 2005)
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“Implosione”, parola del lessico fisico: i corpi cavi implodono quando, sotto pressioni esterne superiori allinterna, le pareti ce-dono; e un collasso subirà la macchina penale appena i senatori della Cdl, ubbidienti al padrone, varino un ddl n. 3247, già disciplinatamente votato nella Camera bassa. Sullonorevole avvocato C. P. pendono due condanne a 18 anni complessivi. Le sentenze lo dicono corruttore dalcuni magistrati in cause vinte dalluomo più ricco dItalia, quarto al mondo, ora presidente del Consiglio e, quando voglia della Repubblica, avventurosamente salvo perché i suoi delitti risultano estinti dal tempo. Nientaffatto incline al martirio, C. P. pretende soccorsi immediati: il committente non può negarglieli; gli uomini del circo aspettano solo un fischio. LItalia berlusconiana è una signoria telecratica fondata sul denaro. I precedenti lasciano pochi dubbi, anzi nessuno: falso in bilancio, rogatorie, legittimo sospetto, immunità del premier, conflitto dinteressi; ergo, habebimus legem. Che i retroscena siano roba da stomaco foderato dacciaio, lo segnala una postilla nellestratto dagli atti parlamentari: lautore della proposta sè chiamato fuori; la sua firma non figura più. Gesto moralmente doveroso, tanto lhanno stravolta. Mirava al rigore penale. Il clou è l aumento delle pene ai rei dassociazione mafiosa (mentre qualcuno cova interventi che stronchino la giurisprudenza sul concorso esterno): erano 3 anni, diventano 5; i 6 salgono a 10(art. 416-bis, c. 1); nel secondo comma, 7 anni anziché 4, 12 anziché 9; i 7 diventano 15; i 15 simpennano a 24. Inasprito il regime della recidiva. Gli onorevoli colleghi interpolano norme pro Caesare, sicché viene fuori un ibrido schizoide, duro sui punti originari, allegramente lassistico dove lo richiedono glinteressi personali del dominus e adepti. Condannato due volte dal Tribunale, lappellante punta sulloblio: col tempo i reati svaniscono, estinti, ma finché durino le norme attuali, è un sogno; ci vogliono 10 anni a squagliare reati la cui pena massima non sia inferiore a 5 (il corruttore in atti giudiziari ne rischia 8); e interrotto dalla condanna, il termine corre ex novo, fino alla metà delloriginario; i suoi processi saranno chiusi prima che spirino 15 anni, prolungati dei periodi nei quali il corso della prescrizione era sospeso. Tutto li? Costa poco ritoccare una norma scomoda. Gliele riscrivono: nel nuovo art. 157, c. 1, il termine cala a 8 anni; e i fatti interruttivi non lo aumentano della metà ma solo dun quarto (nuovo art. 161, c. 2); 8+2=10, già decorsi. Magia blu. Monsieur est servi: nel dibattimento dappello sarà prosciolto grazie ai tempi lunghi; epilogo inglorioso, meglio però dei 18 annida scontare. Ma talvolta le diavolerie falliscono: sarebbe prosciolto se le nuove norme valessero; ora, succede che siano vulnerabili sotto almeno tre aspetti. Primo: lart. 3 Cost. postula cittadini eguali davanti alla legge, ossia richiede una razionalità obiettiva nelle scelte legislative; è invalida la norma che regoli troppo diversamente i casi simili. Qui le differenze stridono: C. P. lucra il proscioglimento in 10 anni; commesso un nuovo reato della stessa indole, sarebbero 12; e 13 più 4 mesi, se già recidivo, delinquesse ancora. Che x sia recidivo, è variante da soppesare, ma non giustifica disparità enormi: la recidiva implica una condanna irrevocabile, dunque processo chiuso, ed è arduo chiuderlo quando limputato ha dalla sua governo, parlamento, falsa informazione: sul fatto che duri 5 anni (tempo medio), meno o più, influiscono fattori indipendenti dallepisodio penale; C. P. ha subìto due condanne in sedi diverse; sono reati della stessa indole; se la prima fosse irrevocabile, il termine salirebbe a 12 anni. Va in fumo la razionalità richiesta dallart. 3 Cost. Il secondo profilo chiama in causa lidea del processo, definita dallart. 101 Cost., c. 1: luogo della giurisdizione; fino alla condanna irrevocabile il reato è unipotesi, fosse anche notorio. Lo strumento italiano lavora male: mancano persone, locali, macchine; pesano sovraccarichi attribuibili alleccesso incriminatorio; tanta materia penalmente futile sarebbe meglio regolabile in sedi diverse,se i legislatori avessero talento inventivo. Qualità e rendimento del lavoro dipendono anche dalla procedura, materia importantissima dove allignano perversioni, ignoranza, asinerie altrove ignote. In nemmeno quarantanni passiamo da un ordigno insofferente del contraddittorio (il codice fascista,tale rimasto a lungo) a garantismi postinquisitoriali, poi scoppia la sbornia duna moda sedicente anglosassone: nel clima bicamerale (berlusconismo col centrosinistra al governo) vengono fuori stravaganti novità; ormai il capolavoro difensivo non è più farsi assolvere nella disputa su fatto e diritto, ma resistere al processo finché i reati sestinguano, candele sotto lo spegnitoio. Ogni caso prescritto è soperchieria percepita dal pubblico. Ora,visto quanto durano i processi,un legislatore serio allunga i termini, interrogandosi anche sulle norme utili ai trucchi dilatori. Costoro li abbreviano a profitto dun sodale del padrone, liquidando mezzo codice penale. Qualche esempio: peculato, i 15 anni (22 e 6 mesi, ricorrendo fatti interruttivi) scendono a 10 (con la soglia massima dun quarto in più);riciclaggio, da 15 anni a 12 (soglie massime, 22 e mezzo contro 15); ricettazione, da 10 a 8(15 contro 10); calunnia, da 10 a 6 (15 contro 7 e 6 mesi); idem lusura. Lintento strategico trapela dallart. 161, c. 2: nel sistema attuale giorni e mesi persi in rinvii su impedimento della difesa sono sempre recuperabili; in futuro, no; avesse anche consumato anni interi quando mandava a vuoto le udienze adducendo impegni parlamentari, C. P. sarebbe prosciolto allultimo rintocco del decimo anno; nemmeno unora in più. Chi, sapendosi colpevole, sceglierà ancora una pena pattuita o il giudizio nel merito a rito abbreviato? Pochi, male consigliati o afflitti da malinconia dostoevskiana. Gli astuti seguono vie lunghe, avendo dalla loro Kronos (vecchie cronache belliche lo chiamavamo "il generale Tempo"). Sentiremo dalla Consulta fino a che punto questa sagra del reo impunito sia compatibile con lart. 111 Cost., c 1. Terzo punto. In numeri secchi, i nuovi termini significano 210 mila processi dissolti dun fiato: lha calcolato lingegnere che borbotta ukaze da via Arenula, uomo del pragma padano; il grosso, suppongo, sta nei casi giudicati in due gradi, dove manca solo il responso della Cassazione, programmato negli attuali termini. Dalla manica padronale esce lequivalente duna larga amnistia, ma le amnistie richiedono leggi votate in ogni articolo dai due terzi delle Camere (art. 79 Cost., c. 1): sopravvenivano a cicli in occasioni straordinarie, ispirate dall"indulgentia principis"; sub divo Berluscone limpunità diventa organica, radicata nel sistema, lucrabile da chiunque. «Legge sacrosanta», commenta ridendo, poi annuncia «miseria, terrore, morte», se gli avversari vincono: torvo delirio; o avvertimenti dun nichilista pronto ad affossare mezzo mondo. Lunedě, 31 gennaio 2005 |