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www.ildialogo.org Vivere senza esistere,di Augusta De Piero

Vivere senza esistere

di Augusta De Piero

Di fronte alle tragiche morti dei migranti, con cui continuamente siamo costretti a confrontarci, emerge la chiarezza delle parole di chi le vite salva e vuol salvare ma non si propongono gli strumenti adeguati ad affrontare questa difficile – e temo non breve – fase della storia.
Non lasciamoci paralizzare dall’orrore e dal dolore.
E’ il momento di sostenere ogni contributo alla sicurezza dei più deboli comunque minacciata.
Intervenire contro ogni minaccia è un modo per ricordarci quello che si può fare e indurci a fare di più.
Non è piccola cosa che chi nasce in Italia, figlio di migrante non comunitario irregolare, rischi di non avere un’esistenza legalmente riconosciuta perché gli è negata la garanzia del certificato di nascita.
Vivere senza esistere è una tragedia cui si può porre rimedio e, se non è stata modificata la legge che nel 2009 ne ha creato le condizioni, è possibile appoggiarsi alla circolare contestualmente emanata e che, se nota e applicata, può far superare l’ostacolo che la legge crea.
Riporto il parere di un’esperta, scritto nel 2009 ma ancor valido, come contributo alla possibilità di non tradire le vite che si aprono nel nostro paese di cui i comuni possono farsi garanti assumendo un ruolo di civiltà che non può essere loro sottratto.
L'ESPERTO RISPONDE
Buongiorno sono un cittadino extracomunitario sono sposato e vivo con mia moglie in Italia ma siamo irregolari , senza permesso di soggiorno. Mia moglie aspetta un a bambino e deve partorire tra un mese , cosa dobbiamo fare in ospedale, dobbiamo presentare la denuncia di nascita anche se siamo irregolari?
29- ottobre 2009- La denuncia di nascita deve essere presentata obbligatoriamente, costituisce un diritto della persona, se non esiste l’atto di nascita non esiste la persona e quindi i diritti civili, come ad esempio il diritto al nome, pertanto è un atto dovuto nei confronti del bambino. Se tua moglie partorisce in ospedale la dichiarazione di nascita potrai farla tu o anche il medico o l’ostetrica o anche una persona che ha assistito al parto. La dichiarazione deve essere resa entro tre giorni dalla data del parto. In merito al fatto che non avete il permesso di soggiorno non dovete preoccuparvi in quanto non potete essere segnalati all’autorità giudiziaria in quanto irregolarmente soggiornanti. L’accesso alle strutture sanitarie, inteso non solo come il diritto di usufruire di prestazioni mediche ma inteso come anche uso nell’insieme dei servizi, anche di tipo amministrativo, da effettuare presso la struttura sanitaria di fatto non comporta nessuna segnalazione all’autorità. Il fatto di non avere il permesso di soggiorno non incide neanche sulla dichiarazione di nascita. Dopo l’emanazione del pacchetto sicurezza, è stato modificato, l'articolo 6,comma 2, del D. Lgs. n.286/1999, Testo unico sull’immigrazione, che recita: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. Dalla lettura della norma si poteva evincere che per l’iscrizione in anagrafe del minore era necessario esibire un permesso di soggiorno in corso di validità. Per chiarire la situazione il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare, la numero 19 del 7 agosto 2009, vedi articolo: http://www.stranieriinitalia.it/ministero_dell_interno-chiarimenti_in_materia_di_anagrafe_e_stato_civile._9243.html ,
che ha chiarito che l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale. Quindi si può rendere la dichiarazione di nascita anche se non si è in possesso di permesso di soggiorno. Se la dichiarazione di nascita viene effettuata in ospedale sarà il direttore sanitario a inoltrare la dichiarazione di nascita all’ufficiale civile entro 10 giorni, il quale formerà l’atto di nascita.. Ti ricordo che la dichiarazione di nascita può anche essere effettuata, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto, dovrai recarti all’ufficio anagrafe. L’ufficiale civile formerà l’atto di nascita, dovrai esibire attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto e come documento, sufficiente mostrargli il passaporto, non il permesso di soggiorno. Mariangela Lioy

 



Giovedì 19 Luglio,2018 Ore: 18:23
 
 
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