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www.ildialogo.org 15 giugno 2018 – Scrivo al Ministro dell’Interno,di Augusta De Piero

15 giugno 2018 – Scrivo al Ministro dell’Interno

di Augusta De Piero

dal blog: diariealtro.it
Illustrazioni: una preziosa vignetta di Mauro Biani e l’Urlo di Munch in conclusioni. E’ difficile descrivere meglio il mio stato d’animo
Al Ministro dell’Interno
on. Matteo Salvini
Sua Sede Udine 15 giugno 2018
oggetto: lettera aperta – nati in Italia privati per legge del certificato di nascita
Egregio ministro Matteo Salvini,
Ho letto nel sito del Ministero dell’Interno la dichiarazione da lei resa in Senato il 13 giugno alle 14,04.
E’ un testo di immediata comunicazione, se non altro per quella apertura inusuale in un documento ufficiale: “sono stufo che i bambini muoiano”.
Ho anche ascoltato la sua voce da Rai News dove, reiterando alcune parole del testo che ho citato, aggiunge: «Io sono qua come ministro e come uomo e l’unica cosa che non accetto avendo due figli è che nel governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini … ». 
Purtroppo però è possibile identificare in una legge – che, per essere tale, vincola anche il suo ministero – la fonte di una espressione di ‘male’ che vuole bambini senza identità, fantasmi inesistenti con tutti i rischi che per loro da ciò conseguono.
Mi spiego: nel 2009, ai tempi del quarto governo Berlusconi, l’on. Maroni, suo predecessore nella funzione che ora lei ricopre, fece approvare con voto di fiducia il cosiddetto pacchetto sicurezza che stabiliva doversi presentare il permesso di soggiorno per ottenere la registrazione della dichiarazione di nascita di un nato in Italia (lettera g del comma 22 art. 1 della legge 94/2009).
Ciò significa che, se quella domanda di registrazione non viene presentata, il piccolo nuovo nato resta privo del certificato di nascita, suo diritto personale, che ne garantisce l’identità, l’appartenenza familiare, la cittadinanza (non necessariamente quella italiana ma quella dei suoi genitori) e tutto ciò che ne consegue.
In questo fondamentale riconoscimento i ‘figli nostri’ – che la vincolano come padre a non accettare “ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini” – sono distinti da “figli degli altri” per cui un atto gravido di tragiche conseguenze per la vita di chi lo subisce senza potersi difendere può farsi norma e, proprio dal 2009, la legge impedisce di fatto una garanzia che per sé dovrebbe essere assoluta (nel senso letterale del termine, ab-soluta, cioè sciolta da ogni vincolo) ma che nei fatti non lo è.
Per meglio chiarire la questione faccio mie e trascrivo le parole del Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1): «Rispetto invece al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi». E ancora lo stesso Rapporto Supplementare precisa: «Sempre in tema di diritto di registrazione alla nascita la legge 219/2012 –“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” – ha equiparato sotto ogni aspetto la condizione dei figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio».
Non pensi che il Rapporto si limiti alla denuncia, come spesso per comoda pigrizia si usa.
Proprio il terzo capitolo del Rapporto si apre con una raccomandazione che al punto b raccomanda: «29 – b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori». La raccomandazione termina con la sigla che connette allo studio che fa capo al Comitato sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite. CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29.
Che fare per realizzare quanto il Terzo Rapporto Supplementare raccomanda?
La strada maestra sarebbe la legge. Era sufficiente (e ancora lo sarebbe se tanto si volesse) una modifica semplice e non onerosa all’art. 1 comma 22 lettera g della legge 94/2009 che aveva inserito il permesso di soggiorno fra i documenti da presentare per la registrazione degli atti di stato civile.
Sarebbe bastato ricollocare gli atti di stato civile fra quelli la cui richiesta non implica la presentazione del permesso di soggiorno, anzi non dimentichiamo che dal 2011 erano rimaste all’attenzione del Parlamento solo le registrazione delle dichiarazioni di nascita, dato che la Corte Costituzionale – con sentenza 245 – aveva tolto questo vincolo dalla registrazione della richiesta di pubblicazioni di matrimonio.
E’ chiaro che sarebbe insensato chiedere al Governo ciò che il Parlamento non è riuscito a fare in nove anni ma un ruolo proprio del Governo c’è e non può essere disatteso.
La raccomandazione 29 del Rapporto più volte citato propone «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori».
Per far questo lo strumento c’è già e non richiede per essere applicato di distogliere l’attenzione del Ministro dell’Interno dalle urgenze del momento. Si tratta della circolare n. 19 del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che afferma:
« Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
A questo punto, e finché la situazione non sia risolta da una norma di legge, il ruolo determinante appartiene ai Comuni.
A tale proposito è opportuno essere consapevoli che la circolare ministeriale è un provvedimento di natura amministrativa e potrebbe essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni dato il suo contenuto di fatto modificativo della norma di legge. Di fatto si tratta comunque di norma poco nota all’opinione pubblica, non tale quindi da costituire una certezza rassicurante per i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentino agli uffici anagrafici proprio per timore di essere eventualmente espulsi.
Dando per scontato che la circolare n.19 sia ancora in vigore, sembra necessario diffonderne la conoscenza e pubblicizzarla nel contesto di una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori di cui ora condivideranno la cittadinanza, in assenza di qualsiasi forma di un, pur auspicabile, ius soli.
  In attesa di un soprassalto di dignità politica che affidi alla certezza di una legge il riconoscimento dell’esistenza giuridicamente riconosciuta e della identità di tutti coloro che nascono in Italia porgo distinti saluti
Augusta De Piero – Udine



Domenica 17 Giugno,2018 Ore: 12:16
 
 
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