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www.ildialogo.org Il peso della parole, dette e taciute.,di Augusta De Piero

Il peso della parole, dette e taciute.

di Augusta De Piero

Riprendiamo questo articolo, su segnalazione dell'autorice che ringraziamo, dal suo blog http://diariealtro.it/?p=4866
24 febbraio 2017 – Il peso della parole, dette e taciute.
Parole dette
Riporto di seguito la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione clandestini cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio».
23/02/2017  “La parola clandestini è denigratoria”, condannata la Lega Nord
chiara baldi
Sentenza del tribunale di Milano: sanzione di 10 mila euro per dei manifesti affissi a Saronno
La parola “clandestini” è discriminatoria. È quanto ha stabilito ieri una sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Milano, che ha condannato la Lega Nord al pagamento di diecimila euro (5mila per il partito nazionale e altrettanti per quello cittadino di Saronno, in provincia di Varese). 
Lo scorso aprile, infatti, il partito del sindaco Alessandro Fagioli - che è alla guida della città varesotta dal giugno 2015 - aveva tappezzato le strade di Saronno di manifesti su cui campeggiavano frasi contro i profughi: nel comune di Fagioli, secondo una richiesta della Caritas, sarebbero infatti dovuti arrivare 32 migranti, che sarebbero stati alloggiati nella ex sede distaccata del liceo G.B Grassi, in via Bruno Buozzi. Ma poiché lo stesso Fagioli si era detto contrario - dichiarando che «non voleva africani maschi vicino alle scuole» - i profughi in città non sono mai arrivati. 
La sentenza del giudice Martina sottolinea «il carattere discriminatorio e denigratorio dell’espressione clandestini». Ma ancora più importante è il fatto che questa sentenza potrebbe creare un precedente importante, dal momento che nel partito di Matteo Salvini non manca l’abitudine a chiamare “clandestini” i profughi. A partire proprio dal segretario del Carroccio. 
Il processo era stato intentato dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e dal Naga, che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti degli stranieri. Come spiegano gli avvocati dell’Asgi in una nota - pubblicata anche sul loro sito - «l’associazione dei termini clandestini (ossia di coloro che entrano/permangono irregolarmente nel territorio contravvenendo alle regole sull’ingresso e il soggiorno) e richiedenti asilo (ossia di coloro esercitano un diritto fondamentale ovvero quello di chiedere asilo in quanto nel loro paese “temono, a ragione, di essere perseguitati) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile».
Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica». 
La storia di parole pensate per essere dette e taciute…fino a creare neonati fantasma.
La legge Turco Napolitano (Legge 6 marzo 1998, n. 40) prevedeva la necessità di presentare il permesso di soggiorno per i non comunitari che entrassero in Italia (art. 4 comma 1) ma faceva eccezione per i «provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi».
Nessuna modifica interveniva a seguito della legge Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) ma a peggiorare persino quella norma si impegnava l’allora ministro Maroni nel quadro del quarto governo Berlusconi.
Il colpo di teatro fu la soppressione furbescamente non dichiarata, ma sostituita da una ridondante positiva accettazione, dell’espressione «e per quelli inerenti agli atti di stato civile».
Alcuni dei risultati di questa norma vennero via via modificati se non cancellati dalla Corte Costituzionale.
In particolare l’Alta Corte ha dichiarato illegittimo il divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri in posizione irregolare (sentenza 245/211) ma nulla venne fatto per le registrazioni delle dichiarazione di nascita, ottenendo così di produrre per legge ***, ciò che non si può giustamente dire secondo il tribunale di Milano.
Alcuni giorni fa un gruppo di cittadini, consiglieri comunali di Udine e associazioni ha inviato alla stampa regionale e nazionale il comunicato che trascrivo e che fa il punto della situazione
Diritto al certificato di nascita
«La condizione di irregolarità amministrativa propria oggi delle persone  prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precarietà sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all’inesistenza  giuridica per legge.
Infatti  una norma del cd. pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni (legge 94/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.  Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessità di modifica della legge.

Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell’esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,  l’appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi  quella dei genitori),
chiediamo
con urgenza una modifica della legge che non può essere sostituita dalla presenza di una circolare  che, per sua natura, può essere disapplicata.
Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e  ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 7 dichiara «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».
Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicurò esito alcuno ma nel 2015 sembrò profilarsi una svolta: la Camera approvò la proposta di legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” il cui art. 2 comma 3  corregge la norma del 2009.
Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall’aprile dello scorso  anno la proposta non è stata più inserita nell’ordine dei lavori.

Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinché possa essere finalmente riconosciuto  dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori.»

Fonti di parole dette
FONTI di parole taciute
Per leggere le norme citate sopra con le modifiche via via introdotte , può essere utile leggere il
Testo unico sull’immigrazione Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286



Sabato 25 Febbraio,2017 Ore: 21:15
 
 
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