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www.ildialogo.org Certificato di nascita a tutti o no?,di Augusta De Piero

Certificato di nascita a tutti o no?

di Augusta De Piero

Procediamo con saltelli avanti e indietro
1. Di recente una proposta di legge a iniziativa popolare ha proclamato: dallo jus sanguinis allo jus soli per tutti quelli che nascono in Italia. Poi la lettura del testo offre opportune precisazioni (è difficile far funzionare un assoluto) ma non prevede che rientrino nel quadro i figli dei migranti non comunitari che non hanno permesso di soggiorno.
2. Fino al 2009 i neonati che si trovassero in questa situazione avevano diritto alla registrazione anagrafica e quindi a un certificato di nascita che attribuiva loro, quale che fosse, la cittadinanza dei genitori. Dal 2009 la legge italiana decide che non devono avere un’esistenza civilmente riconosciuta e nega loro la registrazione anagrafica ( per saperne di più tag ‘anagrafe’ del mio blog ‘diariealtro.it’).
3. Poi si è detto che chi potesse testimoniare la propria nascita in Italia e la continuità di presenza sul nostro territorio al compimento del 18mo anno poteva chiedere la cittadinanza italiana.
4. Oggi scopriamo che ci sono persone cui è stata negata per qualche tempo la registrazione anagrafica e che – per questa negligenza delle amministrazioni comunali di competenza – non possono ottenere, al compimento del 18mo anno, la cittadinanza.
Chi volesse avere dettali sul punto 4 può leggere l’ultima pagina del mio blog: http://diariealtro.it/?p=2189, tratta dal sito www.asgi.it

11.03.2013 Che colpa abbiamo noi?
Mi chiamo M., e sono una ragazza di origine albanese, nata in Italia nel 1994. Il 3/6/2012 ho compiuto 18 anni ed ho presentato al Comune di M., dove risiedo, la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana.
La dichiarazione non è stata ancora accolta per il fatto che, benché’ io abbia soggiornato legalmente in Italia ininterrottamente dalla nascita, la mia iscrizione ! anagrafica è avvenuta in ritardo.
Il mio Sindaco ha inviato una lettera, nonché tutta la documentazione (permessi di soggiorno, libretto vaccinazione, iscrizione sanitaria, ricevute di affitto ecc) a dimostrazione della continuità del mio soggiorno legale. Per il momento, il Ministero si è espresso negativamente, sebbene risulti provata di fatto la ininterrotta presenza mia nel territorio italiano, in quanto, nessuno dei miei genitori era iscritto all’anagrafe al momento della mia nascita.
Mi sento una condannata, per un reato che non ho commesso, per colpa di una legge ingiusta, e vi spiego anche perché.

Art. 1 co. 2 lettera a) DPR 572/1993 stabilisce che

2. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana:
a. si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica;
L’iscrizione anagrafica avvenne tardivamente perché’ mia madre, se la vide rifiutare, prima ancora della mia nascita, sulla base del fatto che il permesso di soggiorno per studio (di cui mia madre era titolare all’epoca) non consentiva l’iscrizione anagrafica. Tale motivazione, comunicata a mia madre – secondo una prassi diffusa, quanto deprecabile – solo verbalmente, era già al tempo del tutto priva di fondamento giuridico, dato che art. 6 co. 1 della Legge 39/1990 stabiliva:
1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.
In questa situazione, appare evidente come mia madre e, a maggior ragione, io stessa abbiamo “soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica” e che il requisito di residenza legale ininter! rotta dalla nascita fino al compimento dei 18 anni sia quindi da me soddisfatto, non potendo rilevare a tal fine il mancato adempimento da parte di terzi (in questo caso, chi allora agiva come ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza di mia madre).
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sostiene che non possono imputarsi al minore gli inadempimenti dei genitori, rilevando solo, quindi, la residenza di fatto. Meno che mai, sulla base di questo orientamento, il diritto del neo-diciottenne dovrebbe essere sterilizzato da inadempimenti dell’amministrazione.
Questo orientamento appare perfettamente compatibile con il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DPR 572/1993, dal momento che, trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l’acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente.
In altri termini, anche prescindendo dal fatto che nel caso che mi riguarda l’iscrizione anagrafica di mia madre e’ stata a suo tempo illegittimamente rifiutata, non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta’ di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo’ quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano.
Nella mia situazione si trovano migliaia di ragazzi, che aspirano al riconoscimento della cittadinanza italiana, ma che non possono ottenerlo perché i loro genitori, per vari motivi, non hanno potuto perfezionare, a tempo debito, l’iscrizione anagrafica, pur vivendo legalmente in Italia, lavorando in Italia, pagando le tasse in Italia.
In attesa di una riforma legislativa, che richiederà comunque tempi lunghi, chiedo con questa lettera al Ministro dell’interno, di dare istruzioni, con una circolare, perché’ venga riconosciuto il nostro essere italiani, non solo di fatto! , ma di diritto.
Cordiali Saluti
M. D.

Augusta De Piero




Venerdì 22 Marzo,2013 Ore: 16:21
 
 
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