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www.ildialogo.org Neonati ammessi ad esistere (forse),a cura di Augusta De Piero

Migranti
Neonati ammessi ad esistere (forse)

a cura di Augusta De Piero

dal  blog diariealtro.altervista.org  -  5 Dicembre 2011 – 

E’ stata presentata in Parlamento una proposta di legge per correggere l’indicazione data dal ‘pacchetto sicurezza’ del 2009 di collegare la registrazione della nascita di un figlio di immigrati irregolari al rischio di espulsione dei genitori o almeno del padre, al fine evidente di impedire la richeista di registrazione anagrafica del nuovo nato.
Una proposta non significa una legge ma, in questo caso, rappresenta un soprassalto di civiltà.

Non so se e come questa proposta sarà raccolta da forze politiche diverse da quella dei proponenti e, soprattutto, dalle organizzazioni della società civile finora indifferente al problema.  

Questo blog ha fatto quel che poteva e ora ne diffonde il testo che totalmente condivide.

XVI LEGISLATURA    CAMERA DEI DEPUTATI

  N. 4756

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI

Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno

Presentata il 7 novembre 2011    

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell'ambito dei provvedimenti esclusi dall'obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l'esplicito riferimento agli atti di stato civile e all'accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all'accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell'istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall'attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell'infanzia e gli asili nido.
    La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell'interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
    Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
    In termini pratici, ciò che ne consegue è l'impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
    Dal Ministero dell'interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell'atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell'ordinamento giuridico.
    La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell'inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
    In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall'obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. 

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    «2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».

Per raggiungere questo testo:
www.camera.it

Alla voce; Progetti di legge – scrivere 4756

Compare la voce relativa
Clic su Scheda del progetto di legge

Clic su Testi

Sotto la voce ‘testi disponibili’ compare la possibilità di accesso alla voce C.4756 (formato word) e PDF (per il formato in pdf). 

 


Per approfondire la problematica inviataci dall'amica Augusta De Piero, che ringraziamo, sono utili anche i due documenti seguenti:

Sentenza della Corte Costituzionale (n.245 del 25 luglio 2011) che consente ai sans papier di sposarsi

La richiesta di legiferare per ciò che riguarda la legislazione anagrafica dei neonati posta dal GrIS del Friuli Venezia Giulia. (Il GrIS è la struttura operativa locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni)



Marted́ 06 Dicembre,2011 Ore: 18:59
 
 
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