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www.ildialogo.org L’ABOLIZIONE DELLA PENA CAPITALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE<br /> ,di Claudio Giusti

L’ABOLIZIONE DELLA PENA CAPITALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
 

di Claudio Giusti

Questo saggio è volutamente incompleto.
 
8 agosto 2016.
Per Adriana.
 
La prima vittima della pena di morte è la società che la impone.
Parte Prima: Un inizio sconfortante.
Al contrario della tortura la pena di morte non è ancora formalmente vietata dalle norme internazionali e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non ne fa parola. La Dichiarazione  garantisce il diritto alla vita, vieta tortura e trattamenti crudeli, ma non vieta la pena di morte[1].
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti …
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente    Dichiarazione senza distinzione alcuna.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumane o degradanti.
Art. 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge …
A ben vedere è difficile anche solo immaginare che le cose avrebbero potuto andare diversamente in quel feroce dopoguerra[2], visto che dei 58 paesi che facevano parte delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 solo 12 erano abolizionisti totali e otto, pur essendo abolizionisti per i crimini comuni, avevano compiuto esecuzioni di collaborazionisti[3].
Per quanto possa sembrarci incredibile vi fu un tentativo da parte dell’Unione Sovietica, a quel tempo abolizionista[4], di inserire nella Dichiarazione l’obbligo dell’abolizione in tempo di pace. La richiesta non trovò solo l’opposizione dei paesi mantenitori, ma soprattutto di quelli che già allora erano abolizionisti totali e non volevano legittimare la pena capitale in tempo di guerra.
In ogni caso la Dichiarazione non approva in alcun modo la pena di morte:
“In nessuno dei lavori preparatori della Dichiarazione Universale troverete una sola parola spesa in favore della pena capitale (…) La pena di morte era vista come un male necessario, la cui esistenza non poteva essere giustificata né scientificamente né filosoficamente, (…) e l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3 della Dichiarazione Universale è in prospettiva abolizionista.”[5] 
Le cose andarono molto peggio con la coeva Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[6] che prevedeva espressamente la pena capitale come eccezione al diritto alla vita[7]:
Articolo 2
“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.”[8]
“Capital punishment will be abolished, because the trend is inevitable”
Angus Maude, UK Tory MP, 1956[9]
L’abolizionismo riprende il suo cammino.[10]
Anche se l’inizio era stato tutt’altro che incoraggiante l’abolizionismo era ben lungi dall’essere sconfitto e nei trent’anni seguenti vennero poste le basi delle vittorie successive. Iniziarono i paesi “nemici”[11] abolendo la pena di morte in Italia (1947), Germania (1949), Finlandia (1949) e Austria (1950), ma non in Giappone che continua a considerarsi vittima della guerra[12]. Successivamente alcuni casi giudiziari sconvolsero l’opinione pubblica mondiale: l’impiccagione in Inghilterra dell’innocente Timothy Evans il 9 marzo 1950, l’esecuzione delle presunte spie Julius ed Ethel Rosenberg il 13 giugno del 1953, l’uccisione in California del bandito della luce rossa Caryl Chessman il 2 maggio 1960: e vi posso garantire personalmente che questo fu il caso capitale più seguito, partecipato, sofferto e discusso degli ultimi 50 anni. Poi ci furono una serie di film e libri di forte impatto intellettuale ed emotivo: “A Handbook on Hanging” di Charles Duff (1948)[13], “Reflections on Hanging” dell’ex condannato a morte Arthur Koestler (1956)[14], “Reflexions sur la peine capitale” di Albert Camus e Koestler (1957)[15], i libri di Caryl Chessman (1954, 1955, 1958)[16] scritti durante la sua lunga battaglia legale[17]. Fra i molti i film sulla pena di morte “La parola ai giurati”, “Orizzonti di gloria”, “Testimone d’accusa” e “Non voglio morire” del 1957-58; mentre del 1961-62 sono “Il buio oltre la siepe”[18], “L’uomo di Alcatraz” e “Vincitori e vinti”. Si pubblicarono anche testi che affrontavano scientificamente la pena capitale come “Capital Punishment” di Thorsten Sellin[19] e “The Death Penalty in America” di Hugo Bedau[20]. La Gran Bretagna, che aveva visto nascere Amnesty International nel 1961 e che sembrava una roccaforte inespugnabile della pena di morte[21], sorprese tutti abolendola nel 1965[22] per un periodo di prova di cinque anni[23] e questo appena dodici mesi dopo le ultime esecuzioni. Il voto di conferma fu anticipato al 18 dicembre 1969 per evitare che coincidesse con le elezioni parlamentari e diventasse un tema di rissa politica come invece accadrà in America.[24]
“Nothing more than the purposeless and needless imposition of pain and suffering”
Coker v Georgia, 1977.
Una dura sconfitta: Stati Uniti 2 luglio 1976.
In quegli anni gli Stati Uniti d’America apparivano come il paese più promettente. Nel 1955-57 Alaska e Hawaii divennero stati e abolirono la pena di morte, come fecero Iowa e West Virginia nel 1965, mentre nel 1963 il Michigan, la più antica giurisdizione abolizionista del mondo, divenne abolizionista totale. Per tutti gli anni quaranta e cinquanta gli omicidi americani erano costantemente diminuiti, come era accaduto per le esecuzioni che si fermarono nel 1967 mentre proseguiva “l’attacco giudiziario” alla pena di morte e la maggioranza degli americani si dichiarava contro la pena capitale. Quelli furono anche gli anni delle lotte per i diritti civili, della Warren Court e delle sentenze Brown v Board of Education (1954), Gideon (1963) e Miranda (1966). Il 29 giugno del 1972 sembrò che il movimento abolizionista avesse vinto e che la sentenza Furman avesse posto fine al patibolo americano[25]. Purtroppo Furman v Georgia non dichiarò la pena di morte incostituzionale in quanto tale[26], ma unicamente il modo “arbitrario e capriccioso” con cui era, ed è, amministrata e quattro anni dopo le nostre speranze si infransero[27]. Il 2 luglio 1976, con Gregg v Georgia, la Corte Suprema diede il suo assenso alla “nuova” pena di morte americana e il 17 gennaio 1977 Gary Gilmore si consegnò spontaneamente al plotone d’esecuzione. Il ritorno della pena di morte fu solo una parte della deriva securitaria-autoritaria che vide la costruzione dell’American Gulag[28], l’incremento mostruoso della popolazione carceraria[29] e la crescita smisurata della differenza di reddito fra ricchi e poveri. Oggi, se ai 2,5 milioni in prigione e ai 5 in parole e probation, aggiungiamo i 4 milioni che hanno perso il diritto di voto (con gravi conseguenze anche per i risultati elettorali), i bambini con almeno un genitore in prigione (1,7 milioni), i moltissimi on bail e quelli che hanno difficoltà a trovare lavoro per via della fedina penale sporca (Carring rap sheets), vediamo che l’Incarceration Nation ha creato una Incarcerated Nation di almeno 15 milioni di persone, un ventesimo della popolazione americana. La maggioranza dei paesi rappresentati alle Nazioni Unite non ha una popolazione così numerosa.
“When the going gets tough, the tough get going”
Perduti gli Stati Uniti l’abolizionismo parte alla conquista del mondo.
Paradossalmente il ritorno della pena di morte americana coincise con l’inizio della sua fine nel mondo. Da quando gli americani hanno iniziato il loro feroce esperimento una media di quasi tre paesi all’anno ha abolito la pena capitale e il primo a farlo fu, proprio nelle giornate di Gregg, il Canada il cui parlamento votò la fine della pena di morte per i crimini comuni. Il Canada, che come gli Usa non aveva esecuzioni da un decennio, non solo utilizzava la pena capitale più degli americani[30], ma prese questa decisione basandosi sugli stessi dati e sulle stesse informazioni[31] di cui godevano anche South of the border e con risultati che nel tempo si rivelarono decisamente migliori[32]. Ma gli americani volevano tornare ad ammazzare la gente a qualsiasi costo e quindi vollero credere alle bislacche ricerche di Isaac Ehrlich[33] che forniva loro una giustificazione rispettabile per l’assassinio di stato: la deterrenza.
Altro momento fondamentale fu l’abolizione della ghigliottina in Francia nel 1981: atto che libererà l’Unione Europea dal patibolo, porterà al Sesto Protocollo (28 aprile 1982) e alla trasformazione dell’Europa in una “death penalty free land” con giganteschi ripercussioni in tutto il mondo.
“The death penalty is the ultimate denial of human rights”[34]
Amnesty International si pone alla guida del movimento abolizionista.
All’inizio Amnesty si occupava di condannati a morte solo se questi rientravano nella sua definizione  di prigionieri di coscienza[35] e ancora nel Rapporto Annuale 1971-1972 si parla di opposizione alla tortura e alla pena di morte solo per i politici.[36] Però l’anno dopo Amnesty si definisce “dedicated to work for the release of prisoners of conscience and the abolition of torture and the death penalty.”[37] Nel rapporto Annuale 1973-1974 propone una bozza di risoluzione alle Nazioni Unite in cui “The use of the death penalty must be totally and universally abolished.” Mentre nel risvolto di copertina si legge che “AMNESTY INTERNATIONAL opposes capital punishment and torture in all cases and without reservation.”[38] Poi, nel 1975, Amnesty si unisce a 25 Ong[39] nel chiedere una risoluzione abolizionista al Quinto Congresso delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e nel fatidico 1976 prepara addirittura un Amicus Curiae in favore di Gregg.[40] A questo punto la Dichiarazione di Stoccolma del 1977 fu solo una presa d’atto: “The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment and violates the right to life”[41]
Da quel momento Amnesty International divenne la punta di lancia del movimento abolizionista mondiale e una parte decisiva della sua lotta coincise con quella contro la tortura.
Se è un crimine torturare qualcuno con scariche di 12 volt come può essere legale ucciderlo con 12.000?
The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture.
Le campagne di Amnesty International contro la tortura e la pena di morte sono inestricabilmente collegate, come lo sono i grandi risultati ottenuti nella normativa internazionale e il centinaio di abolizioni cui abbiamo assistito negli ultimi 40 anni[42]. Nel 1973 Amnesty iniziò la sua Campaign for the Abolition of Torture (CAT) da cui nacque la tecnica delle azioni urgenti e una quantità di rapporti e attività contro la tortura.[43] Spinte da Amnesty le Nazioni Unite vararono provvedimenti di grandissima importanza anche se di scarsa applicazione: nel 1975 una Dichiarazione[44] contro la tortura e nel 1984 una Convenzione,[45] che però non viene rispettata nemmeno dagli stati firmatari.[46] Ben diverso sull’abolizione furono due grandi campagne mondiali di Amnesty[47] di cui i rapporti a stampa[48] forniscono una pallida idea dell’enorme lavoro fatto sui paesi mantenitori.[49] Le Nazioni Unite vararono il Secondo Protocollo e dozzine di paesi, spinti anche dalle sezioni di Amnesty, abolirono in tutto o in parte la pena di morte. Il successo di queste campagne fu clamoroso e nel 1994 metà del mondo era abolizionista,[50] purtroppo le guerre iugoslave le causarono una crisi esistenziale e Amnesty iniziò una profonda revisione del suo modus operandi passando da un rigido mandato ad una vaga mission[51]. La scelta ebbe un costo altissimo e Amnesty perse il dieci per cento dei soci[52] come poi perse nel decennio successivo ogni interesse per la pena di morte, almeno per quanto riguarda il Segretariato Internazionale. [53] Le sezioni nazionali e i gruppi nei paesi mantenitori continuano la loro lotta con successo, ma Amnesty ha rinunciato al suo ruolo di guida e motore dell’abolizionismo e sono ormai più di dieci anni che non pubblica rapporti di un qualche interesse scientifico. Il punto critico fu il Congresso di Parigi della World Coalition (2007) quando Amnesty accettò di appoggiare la richiesta di moratoria rinunciando così a Eric Prokosch, uno dei suoi dirigenti più preparati. La dimostrazione più lampante di questo disinteresse verso la pena di morte sta nelle due paginette[54] che AI ha dedicato ai 40 anni di Gregg. Del resto nemmeno al Congresso di Oslo se ne è parlato.
“Le generazioni future avranno ben ragione di stupirsi per il fatto che, pur avendo assolutamente proibito le punizioni corporali come inammissibile violazione dei diritti umani, la comunità internazionale abbia preferito prender tempo prima di liberarsi della pena di morte.”  Sir Nigel Rodley[55]
Parte Seconda: alle Nazioni Unite l’abolizione parte in sordina.
Alle Nazioni Unite la lotta abolizionista iniziò con una richiesta in apparenza innocua. Nel 1959, due anni dopo avere redatto l’Articolo 6 dell’ICCPR, l’Assemblea Generale chiese che le fosse preparato un rapporto sullo stato della pena capitale nel mondo.[56]  Il compito fu assegnato al giurista francese Marc Ancel che ne aveva già scritto uno per il Consiglio d’Europa[57] e che nel 1962 presentò le 68 pagine del suo rapporto.[58] E’ impressionate notare l’enorme differenza fra quel lontano rapporto e l’imponente mole delle seicento pagine che conta il quinto rapporto che il Professor Roger Hood ha presentato alle Nazioni Unite.[59] Questo dimostra fisicamente come, nonostante la pena capitale sia scomparsa dalla gran parte dei paesi del mondo, l’interesse delle Nazioni Unite e dell’opinione pubblica mondiale continua a crescere.
To Have and Have Not.
Il primo grande passo verso l’abolizione fu fatto con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura, all'Articolo 14 fornisce una serie di garanzie agli accusati, mentre all'Articolo 6[60], per cui non sono previste deroghe[61], è apertamente abolizionista:
Art. 6[62]                                         
1  Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...)
2  Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [the most serious crimes] (...)
5  Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
6  Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare od impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto
Nell’originale inglese il testo trasmette un’energia decisamente più intensa: “Every human being has the inherent right to life”, cioè il diritto alla vita è inerente, innato, intrinseco, connaturato, inseparabile dalla nostra natura umana, e i paesi che non hanno abolito la pena di morte la possono imporre solo per i crimini più gravi: “In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes”. Il Patto dà per scontato che la normale situazione di vita di un paese sia l’assenza della pena capitale. Non dice “I paesi che hanno la pena di morte”, o “I paesi che mantengono la pena capitale”, oppure “una sentenza capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi”, ma prende una posizione decisamente abolizionista dividendo il mondo fra chi ha e chi non ha la pena di morte. L’articolo fu preparato nel 1957 e il Patto, entrato in vigore nel 1976[63], fu approvato dall’Assemblea Generale nel 1966, quando i paesi abolizionisti erano ancora un’infima minoranza[64] e non ci si deve assolutamente stupire se non aboliva la pena di morte. Quello che invece dobbiamo avere ben presente è la presa di posizione decisamente abolizionista dell’Articolo 6.
Il commento ufficiale che ne ha fatto il Comitato per i diritti umani dell’Onu (27.07.1982) è che:
“Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (…) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (…) Il Comitato è dell'opinione che il termine delitti più gravi [most serious crimes] debba essere interpretato in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a quite exceptional measure]”[65] 
Secondo Nigel Rodley ne consegue che:
“La pena capitale costituisce un'eccezione alla regola che prevede la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano. la pena capitale è trattata come una realtà transitoria, in vista dell'abolizione, solo i paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, beneficiano dell'eccezione. Ne consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può reintrodurre la pena capitale una volta abolita. Presumibilmente lo stesso principio vale nei casi di reati specifici. Così, se uno Stato membro mantiene l'applicazione della pena capitale per tradimento, la sua reintroduzione per omicidio sarebbe ingiustificata.(…) Nessuna deroga all'Articolo 6 è permessa, neppure nei periodi di emergenza nei quali la vita della nazione corre un grave rischio. Pertanto non solo in ogni circostanza vanno rispettate tutte le norme tutelari di cui sopra, ma non devono sussistere pretesti per il ripristino della pena, quali che siano le difficoltà interne od esterne che un governo in carica si trovi ad affrontare.” [66]
Inoltre si ritiene che “un ampliamento dell’uso della pena capitale contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre"[67]  Questo era solo l’inizio. Nonostante che all’ONU i paesi abolizionisti fossero in numero estremamente limitato riuscirono a ottenere nel tempo una quantità di vittorie.
“A Human Rights by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times, ought to have, something of which no one maybe deprived without a grave affront to justice; something which is owing to every human being simply because he is human.”  Maurice Cranston[68]
“Moreover, this nation has recently pledged itself, through the United Nations Charter, to promote respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language and religion.”
Oyama v. California, US Supreme court, 1948. [69]
Il rispetto dei diritti umani è un obbligo per tutti gli stati.
Nel 1968 le Nazioni Unite raggiunsero il punto più alto del loro abolizionismo e presero alcune posizioni che oggi sarebbero considerate rivoluzionarie. Nelle Risoluzioni 2393 e 2394 del 26 Novembre 1968 l’Assemblea Generale, dopo avere citato l’Articolo 3 della Dichiarazione, aggiunse un esplicito riferimento all’Articolo 5 della stessa, collegando così per la prima e ultima volta pena di morte e tortura.[70]
“l’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prevede che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumane o degradanti”[71]
Del resto quello era anche l’anno in cui le Nazioni Unite proclamarono a Teheran che:
“La Dichiarazione Universale stabilisce una intesa comune fra i popoli del mondo riguardo i diritti inalienabili ed inviolabili di tutti i membri della famiglia umana e costituisce un obbligo per i membri della comunità internazionale.”[72]
Questo “obbligo” non era di certo una novità, visto che da anni le NU questo andavano proclamando e l’elenco delle occasioni in cui lo fecero è oltremodo lungo.
Che le Nazioni Unite fossero fin dalla loro nascita intenzionate a fare rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali è chiaramente indicato nel loro Statuto (o Carta)[73] del 26 giugno 1945: un documento vincolante per tutti gli Stati appartenenti all'Organizzazione.
Articolo 1
“I fini delle Nazioni Unite sono: mantenere la pace (...) promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.”
Articolo 55
“(...) le Nazioni Unite promuoveranno: (...) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione (...)”
Articolo 56
“I Membri si impegnano ad agire collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.”[74]
E' quindi del tutto evidente che gli Stati si sono impegnati attraverso l'articolo 56 a fare quanto previsto dall'articolo 55.[75] Sfortunatamente però lo Statuto non indica quali siano i diritti e le libertà che è obbligatorio rispettare e fare rispettare: ma quali possono essere queste libertà e questi diritti se non quelli così solennemente ed universalmente proclamati non più tardi di tre anno dopo nella Dichiarazione Universale?[76]
Nel Preambolo della Convenzione Relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 ed in quello della Convenzione Relativa allo Status degli Apolidi del 1954, con le stesse parole l'ONU afferma che:
“la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (...) hanno affermato il principio che gli esseri umani senza distinzione devono usufruire dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”[77]
Nel 1960 l'Assemblea Generale adotta la Dichiarazione per la Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali nel cui Articolo 7 si afferma che:
“tutti gli Stati osserveranno strettamente e fedelmente le disposizioni (...) della Dichiarazione Universale”[78]
Di nuovo il 20 novembre 1963 con la Dichiarazione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale e in termini solo leggermente diversi dalla Dichiarazione precedente
si afferma nell'Articolo 11 che:
“Ogni stato deve promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite e osservare pienamente e fedelmente le disposizioni della presente Dichiarazione, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli coloniali.”[79]
L'obbligatorietà del rispetto dei diritti umani venne di nuovo sancito dal terzo comma comune dei Preamboli dei due Patti del 1966: il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) ed il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), che così recita:
“Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo”[80]
In ben risoluzioni, nel 1959, 1961 e 1965,[81] l’Assemblea Generale addirittura chiese che i diritti umani fossero rispettati nel Tibet occupato. Pur senza citarla disse chiaramente alla Cina di Mao che “il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è essenziale per l’evoluzione di un ordine mondiale pacifico basato sul rispetto della legge”[82] e questo senza curarsi che Cina o Tibet fossero parte dell’Onu o dei suoi trattati.
Epperò qui il cerchio si chiude perché non si può proprio dire che le NU abbiano proseguito in quel coraggioso cammino. Negli anni successivi non si è più collegata la pena di morte alla tortura e nessuno ha più parlato dell’obbligo di rispettare i diritti previsti dalla Dichiarazione Universale.[83]
Un passo dopo l’altro.
L’Assemblea delle Nazioni Unite, nonostante i paesi abolizionisti fossero in netta minoranza, continuò caparbiamente la sua strada abolizionista fino al fatidico 1989.
La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 dove dichiara che:
“allo scopo di garantire completamente il diritto alla vita, previsto dall’Articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il principale obbiettivo da perseguirsi è quello di restringere progressivamente il numero di crimini per cui la pena capitale può essere imposta, nella prospettiva della desiderabilità di abolire questa punizione in tutti i paesi.”[84]
L'8 dicembre 1977 l'Assemblea tornava sull'argomento con la Risoluzione 32/61 affermando che:
“Obiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati per i quali si irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all'abolizione generale di questa forma di punizione”[85]  
Ma senza la frase “in tutti i paesi”.
Poi con la Risoluzione 35/172[86] del 15 dicembre 1980 l'Assemblea chiedeva a tutti gli Stati mantenitori di rispettare come minimo gli articoli 6, 14 e 15 dell'ICCPR. 
Il 25 maggio 1984 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei condannati a morte[87] con la precisa condizione che “esse non saranno invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte”[88] e in almeno due occasioni chiese a tutti i Paesi che non avessero ancora abolito la pena di morte di applicarle[89].
Sempre nel 1984 con la Risoluzione 39/118[90] l’Assemblea Generale faceva sue queste Garanzie in cui si chiede, per potere imporre una sentenza di morte, un livello di prova molto alto:
“La pena capitale può essere imposta solo quando la colpevolezza della persona accusata è basata su prove chiare e convincenti che non lasciano spazio ad una spiegazione alternativa dei fatti.”[91]
Il risultato giuridico più importante della lotta abolizionista e delle campagne di Amnesty International è stato raggiunto il 15 dicembre 1989, quando il Secondo Protocollo Opzionale all’ICCPR ha definitivamente sancito la desiderabilità dell'abolizione della pena di morte, perché le NU sono convinte che “l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo”[92] e quindi il primo articolo così recita:
Art. 1
1 Nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.
2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione.
Non si farà mai notare abbastanza che solo per la pena di morte si è costruito uno strumento internazionale che ne vieta l’utilizzo. Una pena che è tuttora considerata legale, costituzionale, giusta, morale, efficace e dissuasiva, quando non è addirittura approvata da filosofie e religioni, viene dichiarata contraria alla dignità umana e ai Diritti dell’Uomo.
Purtroppo le Nazioni Unite qui si fermarono e l’abolizionismo si impantanò nella palude della moratoria delle esecuzioni. La lotta alla pena di morte, che avrebbe dovuto a questo punto collegarla alla tortura rendendola illegale, si fermò riducendosi ad un futile rito biennale.
La Risoluzione per la moratoria delle esecuzioni è inutile e innocua.
Tentativi per ottenere una moratoria generalizzata delle esecuzioni.
L’idea della moratoria delle esecuzioni comparve per la prima volta alle Nazioni Unite nel 1967 quando la Svezia propose, senza successo, all’Assemblea Generale che ogni condanna a morte fosse seguita da una sospensione dell’esecuzione di almeno sei mesi  per permettere al condannato di preparare l’appello e la richiesta di grazia. Dieci anni dopo sempre la Svezia propose all’AG l’idea di una moratoria generalizzata delle esecuzioni da presentarsi al Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Caracas 1980). Congresso che fu aperto dal Segretario Generale con le seguenti parole: “the taking of life of human beings violates respect for the dignity of every person and the right to life”.[93]  E dove Austria, Svezia, Ecuador e Germania cercarono di introdurre una bozza di risoluzione in cui si leggeva:
“capital punishment raises serious questions in relation to respect for the dignity of all human beings and for human rights, in particular the right of life, which is the most fundamental of all human rights, and the right not to be subject to cruel, inhuman and degrading punishment”.[94]
Dieci anni dopo, in occasione del Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders dell’Avana, fu la volta dell’Italia che propose senza successo un periodo di tre anni di moratoria generalizzata  delle esecuzioni.
L’idea di una moratoria delle esecuzioni rimase nell’aria[95] e il 12 marzo 1992 il Parlamento Europeo adottò una risoluzione che incitava  gli Stati membri a: “operare per ottenere in sede ONU una delibera vincolante di moratoria generalizzata sulla pena di morte”.[96]
Come diavolo pensassero di riuscire a imporre ai paesi mantenitori una moratoria delle esecuzioni non è dato sapere, ma il Partito Radicale, nonostante la sua ignobile impreparazione, prese la palla al balzo e, creata una organizzazione collaterale dal pittoresco nome di Nessuno tocchi Caino (NtC), si mise di buzzo buono a sfruttare la faccenda. Il momento era particolarmente favorevole vista la crisi esistenziale di Amnesty International e così, approfittando della nota incompetenza del Parlamento italiano, NtC lanciò la nostra rappresentanza all’ONU in una vera e propria “carica banzai”.  Le proposte di moratoria del 1994 e del 1999 furono fortunatamente bloccate, ma avrebbero potuto produrre disastri per via del famigerato “emendamento Singapore” che fu neutralizzato solo nel 2007 quando i paesi fermamente abolizionisti erano ormai in maggioranza.
La moratoria delle esecuzioni non ha prodotto alcun risultato concreto e dopo il fallito tentativo del 1994 non è accaduto nulla che non fosse già accaduto prima o che non sarebbe accaduto in ogni caso. I radicali, nelle vesti di Nessuno tocchi Caino (NtC), hanno affermato innumerevoli volte che le Nazioni Unite sono state da loro risvegliate nel 1994 “gettando un sasso nello stagno”[97] e che solo grazie al loro impegno tanti paesi mantenitori sono diventati abolizionisti. Nella realtà dei fatti è facile invece constatare che, a partire dal Canada nel 1976, nei diciotto anni che precedono il fallito tentativo di istituire la moratoria delle esecuzioni 49 paesi hanno abolito la pena di morte, portando il mondo a dividersi esattamente a metà[98] così che nel 1994 ai 97 paesi mantenitori si opponevano 97 paesi abolizionisti. Nei diciotto anni successivi al 1994 53 paesi hanno abolito la pena capitale[99] e l’arrivo della moratoria e della retorica ad essa collegata non ha assolutamente prodotto risultati degni di nota.
“Let my armies be the rocks and the trees and the birds in the sky”
Indiana Jones and the Last Crusade
Qui mi fermo facendo notare che il mondo, non potendo le corti penali internazionali condannare a morte, è abolizionista per i most serious crimes e che l’abolizione avrebbe bisogno di una nuova generazione di attivisti preparati, competenti e di varia provenienza geografica.
The abolition of the death penalty in international law: A very short bibliography
AAVV
Royal Commission on Capital Punishment 1949–1953. Report  presented to Parliament by Command of Her Majesty, September 1953.
The Death Penalty. Abolition in Europe. Strasbourg, Council of Europe, 1999
The Death Penalty. Beyond Abolition. Strasbourg, Council of Europe, 2004
50 Years of AMNESTY INTERNATIONAL Reflections and Perspectives
SIM Special No. 36 Utrecht, 2011 
Amnesty International
The death penalty. Amnesty International Report 1979. Act 05/003/1979
When the State Kills. The Death Penalty v. Human Rights. ACT 51/007/1989
World-wide moves towards abolition of the death penalty. ACT 50/005/1991
Europe: Moving towards complete abolition of the death penalty EUR 01/001/1992
International Standards on the Death Penalty. ACT 50/001/2006
UN General Assembly 2008. Implementing a moratorium on executions, Act 50/016/2008
Ancel Marc
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The death penalty in European countries. Council of Europe, Strasbourg, 1962
COX LARRY
Moving Toward a World Without Executions. Paper Given at  the Amnesty International Seminar on the Death Penalty;  Moscow 16 September 1991. Amnesty  International IOR 52/04/91
HODGKINSON PETER, SCHABAS WILLIAM eds.
Capital punishment. Strategies for Abolition. Cambridge UK. Cambridge U.P.  2004
HODGKINSON PETER. RUTHERFORD ANDREW, eds.
Capital Punishment. Global Issues and Prospect.  Winchester, Water Side Press, 1996
HOOD ROGER and HOYLE CAROLYN
The Death Penalty. A World-wide Perspective. Fifth Edition. Oxford UK, Oxford U.P.  2015
Le edizioni precedenti sono del 1989, 1996, 2002, 2008.
Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a “New Dynamic
HOOD ROGER
The Death Penalty in International Perspective. Paper Given at the Amnesty International Seminar on the Death Penalty;  Moscow 16 September 1991 IOR 52/003/1991
Capital Punishment: A Global Perspective. 2001
The Enigma of the ‘Most Serious’ Offences. Center for Human Rights 2006
Abolition of the Death Penalty: China in World Perspective. City University of Hong Kong Law Review, 2009
Towards Global Abolition of the Death Penalty: Progress and Prospects. 21st January 2010
Morris Norval
Capital punishment: Developments 1961-1965. United Nations. New York 1967
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Death Penalty: Abolition and the Ratification of the Second Optional Protocol
RODLEY NIGEL  
“The Death Penalty in International Law and Organization.” in: The death penalty. Amnesty International Report 1979. Act 05/03/79 (trad. it. “La pena capitale nel diritto e nelle relazioni internazionali” in: AMNESTY INTERNATIONAL, Pena di morte, Pordenone, Studio Tesi, 1980)
“La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti umani” in: AAVV La pena di morte nel mondo. Casale Monferrato, Marietti, 1983
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The United Nations’s work in the field of the Death Penalty, in AAVV Death Penalty Beyond Abolition. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004
SCHABAS WILLIAM ed.
The International Sourcebook on Capital Punishment. Boston. Northeastern U.P. 1997 
SCHABAS WILLIAM
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“International Legal Aspect” in: HODGKINSON PETER, RUTHERFORD ANDREW, eds. Capital Punishment. Global Issues and Prospect Winchester, Water Side Press, 1996
The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second edition. Cambridge UK, Cambridge U.P. 1997
“International Law and Abolition of the Death penalty” 
Washington and Lee Law Review,  Summer 1998
The Abolition of Capital Punishment from an International Law Perspective
International Society for the Reform of Criminal Law 17th International Conference ‘Convergence of Criminal Justice Systems – Bridging the Gaps’, The Hague, 24-28 August 2003
Cronologia abolizionista.
1764, “Dei delitti e delle pene” by Cesare Beccaria.
1785, Last execution in Liechtenstein.
1786 30th November, Tuscany abolished the death penalty for all crimes.
1787, Capital punishment abolished in Austria: restored in 1795
1791, 30th May, Maximilien Robespierre, discours pour l’abolition de la peine de mort.
1792, 25th April, France, first execution with the guillotine.
1825 – 1917, the Grand Duchy of Finland is a de-facto abolitionist country.
1835, Cape Verde last execution.
1847, 1st March, Michigan abolished the death penalty for ordinary crimes. The most ancient abolitionist jurisdiction, with no executions since 1837.
1847, 4th October, Tuscany abolished again the death penalty.
1848, 15 Septembre, Victor Hugo, discours contre la peine de mort à l’assemblée constituante.
1848, Swiss Canton Freiburg  and San Marino abolished the death penalty for ordinary crimes (1468, last execution in San Marino)
1848 – 1870, Eleven German principalities were abolitionist: Bremen, Frankfurt am Main, Hamburg, Nassau, Oldenburg, Saxe-Coburg-Gotha, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck.
1849, 4th July, The Roman Republic abolished the death penalty for all crimes (Const. Art 5.)
1852 Rhode Island abolished death penalty for all crimes, reinstated in 1873, abolished  in 1984. No executions since 1845.
1853, Wisconsin and Argentina* abolished the death penalty for ordinary crimes.
1854 Swiss Canton Neuchatel abolished death penalty
1859, 30th April, Tuscany abolished again the death penalty for ordinary crimes.
1862, Greece abolished the death penalty, later reintroduced.
1863, Venezuela abolished the death penalty for all crimes.
1863, Belgium, last execution for an ordinary crime.
1865, San Marino abolished the death penalty for all crimes.
1865, 13th March, The Italian House voted the abolition of the death penalty for ordinary crimes.
1866 – 1930, Romania abolitionist for ordinary crimes.
1867, Portugal abolished the death penalty for ordinary crimes.
1870, The Netherland abolished the death penalty for ordinary crimes.
1874 – 1879 Switzerland is abolitionist.
1877, Costa Rica abolished the death penalty for all crimes.
1877, Italy is a de facto abolitionist country.
1882, Brazil* abolished the death penalty for ordinary crimes.
1884, Portugal is the first country to abolish life imprisonment.
1885, Last execution in Minnesota (abolitionist de jure since 1911)
1887, Maine abolished the death penalty for ordinary crimes.
1890, 6th August, first execution with the electric chair: William Kemmler, New York.
1890 – 1926, Italy, with Zanardelli’s Code, is abolitionist for ordinary crimes.
1897, Ecuador abolished the death penalty for ordinary crimes.
1903, Panama abolished the death penalty for all crimes.
1905, Norway abolished the death penalty for ordinary crimes.
1906, Ecuador abolished the death penalty for all crimes.
1907, Uruguay abolished the death penalty for all crimes.
1910, Colombia abolished the death penalty for all crimes.
1917 – 1920, Revolutionary Russia is abolitionist.
1921, Sweden abolished the death penalty for ordinary crimes.
1921, Argentina* abolished the death penalty for all crimes.
1922, Queensland abolished the death penalty for all crimes.
1924, The Dominican Republic abolished the death penalty for all crimes.
1926 – 1947, The death penalty came back in Italy.
1927, August 23, Massachusetts, Sacco and Vanzetti.
1928, Iceland abolished the death penalty for all crimes.
1929, Puerto Rico abolished the death penalty for all crimes.
1933, Denmark abolished the death penalty for ordinary crimes.
1941, New Zealand abolished the death penalty for ordinary crimes, restored in 1950.
1942, Switzerland abolished the death penalty for ordinary crimes.
1944 – 1945, in Italy the death penalty is abolished and re-introduced.
1947, Italy abolished the death penalty for ordinary crimes.
1947 – 1950, USSR is abolitionist for ordinary crimes.
1949, The Federal Republic of Germany abolished the death penalty for all crimes.
1949, Finland abolished the death penalty for ordinary crimes.
1950, Austria and Israel abolished the death penalty for ordinary crimes.
1950, 9th March. UK, execution of the innocent Timothy Evans.
1953, 13th June, Julius and Ethel Rosenberg electrocuted.
1954, Greenland abolished the death penalty for all crimes.
1954, Last execution in Papua New Guinea.
1955, New South Wales (Aus.) abolished the death penalty for ordinary crimes.
1955, Réflexions sur la peine capitale, par Arthur Koestler et Albert Camus.
1956, Honduras abolished the death penalty for all crimes.
1956 – 1959, Ceylon (Sri Lanka) is abolitionist.
1957, Alaska and Hawaii are abolitionist.
1960, 2nd May, Caryl Chessman executed.
1961, 28th May, Amnesty International.
1961, New Zealand abolished the death penalty for ordinary crimes.
1961, Mexico, last execution. Federal civil jurisdiction and 24 States on 29 are abolitionist.
1962, Monaco abolished the death penalty for all crimes.
1962, Last executions in Canada.
1963, Michigan abolished the death penalty for all crimes.
1964, Last British executions.
1965, Iowa, Vermont, and West Virginia are abolitionist.
1965, 9th of November, Great Britain abolished the death penalty for ordinary crimes.
1966, Salomon Islands abolished the death penalty for all crimes.
1968, Austria abolished the death penalty for all crimes.
1969, 18th December, Murder Abolition Act, Great Britain confirms the abolition.
1969, Holy See abolished the death penalty for all crimes.
1971, Malta abolished the death penalty for ordinary crimes.
1972, Abolition of corporal punishment in Canada
1972, Finland abolished the death penalty for all crimes
1972, 29th June, Furman Decision.
1973, North Dakota is abolitionist.
1973, Sweden abolished the death penalty for all crimes.
1973, United Kingdom abolished the death penalty for ordinary crimes.
1974, Niue abolished the death penalty for all crimes.
1975, Sweden Constitutionally prohibited the death penalty
1975,  UN Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
1976, 2nd July, Gregg Decision.
1976, 14th July, In the days of Gregg, Canada abolished the death penalty for ordinary crimes.
1976, Portugal abolished the death penalty for all crimes.
1977, 17th January, First execution under new American capital laws: Gary Gilmore shot in Utah.
1977, Amnesty International declared herself a total abolitionist Ngo.
1977. UN Declaration against torture.
1977 10th September, Last French execution.
1977, December 1st, Bermuda: the last execution under British rule worldwide.
1978, Denmark and Tuvalu abolished the death penalty for all crimes. Spain abolished the death penalty for ordinary crimes.
1979, Kiribati, Luxembourg, Nicaragua and Norway abolished the death penalty for all crimes. Brazil, Fiji and Peru abolished the death penalty for ordinary crimes.
1980, Vanuatu abolished the death penalty for all crimes.
1981, France and Cape Verde abolished the death penalty for all crimes.
1982, 7th December, first American execution with lethal injection.
1981, Washington DC is abolitionist.
1982, The Netherlands abolished the death penalty for all crimes.
1982, Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty.
1983, Cyprus and El Salvador abolished the death penalty for ordinary crimes.
1984, Massachusetts is abolitionist.
1984, Argentina and Australia abolished the death penalty for ordinary crimes.
1984, the death penalty was outlawed in the Finnish Constitution.
1984, UN Convention against Torture.
1984, ECOSOC guaranties.
1986, Marshall Islands and Micronesia abolished the death penalty for all crimes.
1987, Haiti and the German Democratic Republic (DDR) abolished the death penalty for all crimes. Liechtenstein abolished the death penalty for ordinary crimes.
1987, Philippines abolished the death penalty for ordinary crimes, but reinstated it in 1999.
1987, 30th June, Last attempt to re-introduce the death penalty in Canada
1989, Bulgaria, Cambodia, Liechtenstein, New Zealand, Romania and Slovenia abolished the death penalty for all crimes.
1989, 15th December, Second Optional Protocol to the ICCPR
1990, Andorra, Croatia, the Czech and Slovak Federal Republic, Hungary, Ireland, Mozambique, Namibia and Sao Tomé and Príncipe abolished the death penalty for all crimes. Nepal abolished the death penalty for ordinary crimes.
1991, Macedonia abolished the death penalty for all crimes.
1992, Angola, Switzerland and Paraguay (de-facto abolitionist since 1928) abolished the death penalty for all crimes.
1993, Guinea-Bissau, Hong Kong and Seychelles abolished the death penalty for all crimes.
1993, The death penalty was abolished in Gambia but re-introduced in 1995
1994, Last organized attempt to re-introduce the death penalty in the United Kingdom.
1994, Italy and Palau abolished the death penalty for all crimes. 
In 1994 half the countries in the world have abolished the death penalty in law or practice.[100]
1995, Djibouti, Macau, Mauritius, Moldova and Spain abolished the death penalty for all crimes. South Africa abolished the death penalty for ordinary crimes.
1996, Belgium (1863 de-facto abolitionist) abolished the death penalty for all crimes.
1997, Georgia, Nepal, Poland and South Africa abolished the death penalty for all crimes. Bolivia, Bosnia-Herzegovina and Greece abolished the death penalty for ordinary crimes.
1998, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, Estonia, Lithuania and the United Kingdom abolished the death penalty for all crimes.
1999, Bermuda, East Timor, Turkmenistan and Ukraine abolished the death penalty for all crimes. Latvia abolished the death penalty for ordinary crimes.
2000, Cote D'Ivoire and Malta abolished the death penalty for all crimes. Albania abolished the death penalty for ordinary crimes.
2001, Bosnia-Herzegovina abolished the death penalty for all crimes. Chile abolished the death penalty for ordinary crimes.
2002, Protocol No. 13 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances
2002, Cyprus and Yugoslavia (now three states Serbia, Kosovo and Montenegro) abolished the death penalty for all crimes.  Turkey abolished the death penalty for ordinary crimes.
2003, Armenia abolished the death penalty for all crimes.
2004, Bhutan, Greece, Samoa, Senegal and Turkey abolished the death penalty for all crimes.
2005, Mexico abolished the death penalty for all crimes. Liberia abolished the death penalty for all crimes but re-introduced in 2008.
2006, Philippines abolished (again) the death penalty for all crimes.
2007, Albania, Cook Islands, Kyrgyzstan and Rwanda abolished the death penalty for all crimes. Kazakhstan abolished the death penalty for ordinary crimes.
2007, Italy cancel the word capital punishment from its Constitution.
2007, New York and New Jersey are abolitionist.
2008, Uzbekistan and Argentina abolished the death penalty for all crimes.
2009, New Mexico is abolitionist.
2009, Bolivia, Burundi and Togo abolished the death penalty for all crimes.
2010, Gabon and Australia abolished the death penalty for all crimes.
2011, Illinois is abolitionist.
2012, Latvia abolished the death penalty for all crimes.
2012, Connecticut is abolitionist.
2013, Maryland is abolitionist
2015, Madagascar, Fiji, Mongolia and Suriname abolished the death penalty for all crimes.
2015, Nebraska’s Senate votes the abolition of the death penalty.
2016, Nauru is abolitionist.
* Argentina (1853, 1921) and Brazil (1882) abolished the death penalty, but reintroduced it for politically motivate crimes in the first and second half of the Twentieth Century: there were not executions, but thousands of “desaparecidos”.
 
[1] Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Article 2.  Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind,
Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 7.  All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination
[2] Le NU sono l’alleanza militare che sconfisse il nazismo e la pena di morte fu imposta nei processi di Norimberga e Tokio.
[3] I 58 paesi che facevano parte delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 erano: 12 abolizionisti a vario titolo, 8 abolizionisti per crimini comuni, ma che avevano compiuto esecuzioni di collaborazionisti, 38 avevano e usavano la pena di morte.
Inoltre erano così distribuiti: 15 occidentali: Australia, Belgio**, Canada, Danimarca**, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Islanda*, Lussemburgo**, Norvegia**, Nuova Zelanda, Olanda**, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia***.  6  comunisti: Bielorussia**, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Polonia, Ucraina**, Urss**.  20 Latino americani: Argentina***, Bolivia, Brasile***, Cile, Colombia*, Costa Rica*, Cuba, Repubblica Dominicana*, Ecuador*, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama*, Paraguay***, Perù, Uruguay*, Venezuela*. 17 Afroasiatici: Afghanistan, Arabia Saudita, Birmania, Cina, Egitto, Etiopia, Filippine, India, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Pakistan, Siria, Tailandia, Turchia, Yemen, it.wikipedia.org
* Paesi abolizionisti totali.  ** Paesi abolizionisti per crimini comuni che avevano compiuto esecuzioni di collaborazionisti. Il Belgio era abolizionista di fatto per i reati comuni dal 1863. *** Paesi abolizionisti per i crimini comuni. Il Paraguay era abolizionista di fatto dal 1928. Argentina (1853, 1921) e Brasile (1882) abolirono la pena di morte, ma la reintrodussero per crimini politicamente motivati nel ‘900.  Non ci furono esecuzioni ma migliaia di “desaparecidos”.  Gli abolizionisti Germania, Italia, Finlandia, Portogallo, San Marino e Svizzera non facevano parte delle Nazioni Unite.
[4] Si utilizza la terminologia di Amnesty International che prevede tre tipi di paesi abolizionisti: quelli de-facto, che non hanno esecuzioni da almeno dieci anni e sembrano decisi a continuare questa politica; gli abolizionisti (per i reati comuni), che hanno la pena di morte per reati commessi in circostanze eccezionali e infine gli abolizionisti totali, che non prevedono la pena di morte in alcuna circostanza.
[5] SCHABAS WILLIAM. The Abolition of the Death Penalty in International Law, Cambridge UK, Cambridge U.P. 1997 p. 43-44
[7] Questa posizione è stata completamente superata, prima dal Sesto Protocollo del 28 aprile 1982 il cui primo articolo recita: “La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena, nessuno sarà giustiziato. “ poi dal Tredicesimo Protocollo (2 maggio 2002) che non prevede possibilità di riserve e infine dalla Costituzione Europea.
[8] ARTICLE 2. Right to life
1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.
2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:
(a) in defence of any person from unlawful violence;
(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.
[10] Qui non mi occuperò del lungo, periglioso, secolare cammino abolizionista.
[11] Art 53, The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter. un.org
[12] Ian Buruma. Il prezzo della colpa. Milano, Garzanti. 1994
[13] DUFF CHARLES, A Handbook on Hanging. London, Nonsuch,1988. Manuale del Boia. Milano, Adelphi,1988
[14] KOESTLER ARTHUR. Reflections on Hanging. London, Gollancz, 1956.  Hanged by the Neck. London, Penguin, 1961
[15] CAMUS ALBERT,  KOESTLER ARTHUR,  Reflexions sur la peine capitale. 1957. 
[16] CHESSMAN CARYL, Cella 2455. Braccio della morte. Milano, Rizzoli, 1954.  La legge mi vuole morto. Milano, Rizzoli, 1955.  Il volto della giustizia  Milano, Rizzoli, 1958.
[17] A quel tempo i condannati a morte americani restavano nel braccio della morte 10-12 mesi prima di essere uccisi, mentre Chessman combatté per 11 anni.
[18] Harper Lee. To Kill a Mockingbird, 1960.
[19] SELLIN  THORSTEN ed. Capital Punishment, New York, Harper Row, 1967
[20] BEDAU HUGO ADAM ed. The Death Penalty in America. New York, Anchor Books. 1964
[21] Koestler era stato duramente rimbrottato per la sua posizione abolizionista per via dei “catastrophic results which would be consequent upon the total abolition of capital punishment” newrepublic.com
[23] Per tutto il Regno Unito occorrerà attendere il 1972
[24] Hodkinson Peter, Rutherford Andrew. Capital Punishment. Global Issues and Prospect.  Winchester, Water Side Press, 1996 p. 193
[26] altrimenti non saremmo qui a farci il mazzo.
[27] L’anno precedente la Corte Suprema in McGautha v. California aveva glissato supreme.justia.com
[28] Termine iconoclasta usato anche da Lawrence Friedman per indicare l’immenso sistema carcerario americano che, con 2.400.000 detenuti e 800.000 guardie, costa 60 miliardi di dollari l’anno. E’ composto di 5,069 prigioni, di cui 3,365 sono Local Jails, 1,558 State Facilities, 146 Federal Facilities, più 83 Indian Country Jails e 769 Youth Facilities.
[29] Prisoners       1980                    2014
Probation                1.118.000                        4 million
Parole             220.000                1 million
Jail               182.000                           7500.000
Prisons            320.000                1.500.000
Total             1.840.000                7.250.000
albany.edu
[30] “The Canadian move towards abolition is also interesting because it represented a major policy shock: prior to abolition, the proportion of murderers executed in Canada was considerably higher than that in the United States.” John J. Donohue and Justin Wolfers. USES AND ABUSES OF EMPIRICAL EVIDENCE IN THE DEATH PENALTY DEBATE. Stanford L.R. Vol 58, Iss 3 December 2005 stat.columbia.edu  
[31] Fattah Ezzat, Fear of Punishment: Deterrence. Law Reform commission of Canada. 1975 lareau-law.ca
A Study of the Deterrent Effect of Capital Punishment with Special Reference to the Canadian Situation. 1972 publicsafety.gc.ca
Sellin Thorsten. Murder and the Penalty of Death. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. Phil. 1952
Death Penalty. A Report for the Model Penal Code Project of the American Law Institute. Phil. ALI. 1959 .
Capital Punishment. Harper Row, NYK 1967
BEDAU HUGO ADAM ed. The Death Penalty in America. New York, Anchor Books 1964
[32] Ezzat A. Fattah, 'Canada's Successful Experience with the Abolition of the Death. Canadian J. of Cr. Vol 25(4), Oct 1983, 421-431.  
Vedi anche John J. Donohue and Justin Wolfers. Figure 2. Homicide Rates and the Death Penalty in the United States and Canada
[33] Isaac Ehrlich, “The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death” The American Economic Review, Vol. 65, No. 3. (Jun., 1975), pp. 397-417. nber.org
[35] AMNESTY INTERNATIONAL is a worldwide human rights movement which is independent of any government, political faction, ideology, economic interest or religious creed. It works for the release of men and women imprisoned anywhere for their beliefs, colour, ethnic origin, language or religion, provided they have neither used nor advocated violence. These are termed "prisoners of conscience".
[36] “is crucial to our effectiveness in working for the release of prisoners of conscience and for the prevention of torture and the death penalty for political offenders.” AI Annual Report 1971–1972 P. 8 amnesty.org
[37] Amnesty International Annual Report 1972–1973 p 5 amnesty.org
[38] Amnesty International Annual Report 1973–1974 P. 21 amnesty.org
[39] Amnesty International Annual Report 1974–1975 p-26 amnesty.org
[40] Amnesty International Annual Report 1975–1976 P. 34 amnesty.org
[41] DECLARATION OF STOCKHOLM 11 December 1977 amnesty.org
[42] Da tenere presente che un paese può entrare più volte nel conteggio delle abolizioni. Una volta quando diventa abolizionista di fatto, la seconda quando lo diventa di diritto e la terza quando abolisce completamente la pena capitale. Alcuni paesi come la Francia sono passati direttamente al terzo stadio, ma spesso i gradini sono stati due e questo spiega perché nell’elenco alcuni nomi ricorrono due volte. In ogni caso non è stato possibile, se non in rari casi, tenere conto dei paesi abolizionisti di fatto. astrangefruit.org
[43] Report on Torture 1 January 1973, ACT 40/001/1973 amnesty.org
Report on the Workings of the Emergency Provisions Act (1973) Northern Ireland EUR 45/001/1974
Report on Torture 1975 1 January 1975, ACT 40/001/1975 amnesty.org  
Report of the International Seminar on Torture and Human Rights. ACT 40/005/1977
Torture in the Eighties 1 January 1984, ACT 40/001/1984 amnesty.org
[44] Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1975. ohchr.org
[45] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. ohchr.org
[46] Mi riferisco a Israele e Stati Uniti che la tortura almeno in un certo periodo  l’hanno legalizzata.
[47] “If AI’s work on torture may have had more effect on the development of international law and standards aimed at preventing and prohibiting than it had on the incidence of the practice itself, the balance probably tilts in the opposite direction as regards the death penalty.” Sir Nigel Rodley in: 50 Years of AMNESTY INTERNATIONAL. Reflections and Perspectives. SIM Special No. 36 Utrecht, 2011 
[48] The death penalty. Amnesty International Report 1979. Act 05/03/79
When the State Kills. The Death Penalty v. Human Rights. ACT 51/007/1989
[49] Lo dico perché c’ero.
[50] 97 countries have abolished the death penalty in law or practice. 97 other countries retain and use the death penalty.
FACTS AND FIGURES ON THE DEATH PENALTY. 30 June 1995.  AI Index: ACT 50/04/95
[51] Con il mandato un qualsiasi socio sapeva se, come, quando e perché AI avrebbe agito. Ora non so.
[52] Io sono uno di quei 100.000.
[53] “AI was a participant in, rather than the spearhead of, international abolitionist activity.”
Sir Nigel Rodley in: 50 Years of AMNESTY INTERNATIONAL. Reflections and Perspectives. SIM Special No. 36 Utrecht, 2011 
[54] USA: Still lethal after all these years: Gregg v. Georgia at 40. 1 July 2016, AMR 51/4375/2016
[55] Nigel Rodley  “La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti umani.” Paper delivered at the seminar on “The death penalty in the world”, Bologna. 28-30 October 1982 Amnesty International Index: ACT 05/19/82
[56] UNGA Resolution 1396, 20th November 1959 STUDY OF THE QUESTION OF CAPITAL PUNISHMENT
[57] Ancel Marc.  The death penalty in European countries. Council of Europe, Strasbourg, 1962
[58] Ancel Marc. Capital punishment. United Nations. New York 1962. Aggiornato nel 1966 da Morris Norval. Capital punishment: Developments 1961-1965. United Nations. New York 1967 blog.uclm.es
[59] HOOD ROGER and HOYLE CAROLYN The Death Penalty. A World-wide Perspective. Fifth Edition. Oxford UK, Oxford U.P.  2015
[60]  International Covenant on Civil and Political Rights Article 6
1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.     ohchr.org
[61] PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI,  Articolo 4
1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale. 2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18. 3.
[62] Preparato nel 1957.
[63] Il trentacinquesimo stato che ratificò il Patto facendolo entrare in vigore fu la Cecoslovacchia e i cittadini che, riuniti in Charta 77, tentarono di verificarne l’applicazione all’interno del paese furono sistematicamente imprigionati. Fra di essi un commediografo semisconosciuto di nome Vaclav Havel.
[64] Paesi abolizionisti (di fatto e di diritto) secondo Amnesty International alle NU.
1948  20  contro  38
1960  28  contro  124
1970  34  contro  138
1980  50  contro  128
1990  81  contro  102
1994  97  contro   97
2000  120  contro  76
2013  140  contro  58
[66] Nigel Rodley  “La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti umani.” Paper delivered at the seminar on “The death penalty in the world”, Bologna. 28-30 October 1982.  Amnesty International Index: ACT 05/19/82
[67] SCHABAS WILLIAM. The Abolition of the Death Penalty in International Law. Cambridge UK, Cambridge U.P. 1997 p 101
[68] Maurice Cranston. What are Human Rights? New York, Basic Books, 1962 p. 38
[70] La Risoluzione 2394 era anche una durissima accusa ai regimi razzisti dell’Africa Bianca.
[71] Resolution 2393 (XXIII) of 26 November 1968.
“Recalling that article 3 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to life, liberty and security of the person. Recalling further that article 5 of the Universal Declaration of Human Rights provides that no one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” un.org
[72] “The Universal Declaration of Human Rights states a common understanding of the peoples of the world concerning the inalienable and inviolable rights of all members of the human family and constitutes an obligation for the members of the international community”
Proclamation of Teheran, Final Act of the International Conference on Human Rights, Teheran, 22 April to 13 May 1968, U.N. Doc. A/CONF. 32/41 at 3 (1968). www1.umn.edu
[74] Article 1 The Purposes of the United Nations are: To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
Article 55: With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:
higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;
solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and
universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
Article 56: All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.
[75] E questo era chiarissimo anche alla Corte Suprema degli Stati Uniti “Moreover, this nation has recently pledged itself, through the United Nations Charter, to promote respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language and religion.” Oyama v. California (1948) supreme.justia.com 
[76] Il rappresentante del Sud Africa fece profeticamente notare, nel suo vano tentativo di combattere la Dichiarazione, che essa sarebbe certamente diventata quell'elenco di diritti.
[77] “Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly have affirmed the principle that human beings shall enjoy fundamental rights and freedoms without discrimination”
[78] Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
7. All States shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the present Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all States, and respect for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity. un.org
[79] United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Article 11, Every State shall promote respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter of the United Nations and shall fully and faithfully observe the provisions of the present Declaration, the Universal Declaration of Human Rights and the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.  un-documents.net  
[80] “Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms.” ohchr.org
[81] 1353 21 October 1959 un.org
1723 20 December 1961 un.org 
2079 18 December 1965 un.org 
[82] “Affirms its belief that respect for the principles of the Charter of the United Nations and of the Universal Declaration of Human Rights is essential for the evolution of a peaceful world order based on the Rule of Law”
[83] Per Diritti Umani intendo quelli previsti agli articoli 2-21 della Dichiarazione.
[84] Resolution 2857 (XXVI) of 20 December 1971,
 “Affirms that, in order to fully guarantee the right to life, provided for in article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, the main objective to be pursued is that of progressively restricting the number of offences for which capital punishment might be imposed, with a view to the desirability of abolishing this punishment in all countries”.  un.org
[85] The General Assembly, Resolution 32/61 of 8 December 1977
“Having regard to article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, which affirms everyone's right to life, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which also affirms the right to life as inherent to every human being, (…)
1. Reaffirms that, as established by the General Assembly in resolution 2857 (XXVI) and by the Economic and Social Council in resolutions 1574 (L), 1745 (LIV) and 1930 (LVIII), the main objective to be pursued in the field of capital punishment is that of progressively restricting the number of offences for which the death penalty may be imposed with a view to the desirability of abolishing this punishment.”  un.org
[89] Ecosoc Res. 1986/10  21 may 1986 old.radicali.it=  1989/64  24 May 1989 unodc.org
[91] Capital punishment may be imposed only when the guilt of the person charged is based upon clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts.
[92] Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights.
1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.
2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.”
[93] RODLEY NIGEL. “The United Nations’s work in the field of the Death Penalty” in AAVV The Death Penalty Beyond Abolition. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004. p129
[94] ivi p. 130
[97] “La proposta di moratoria che giunge proprio come un sasso nello stagno del dibattito, che non esisteva nel 1994” Sergio D’Elia 06 OTT 2007  Pena di morte: moratoria subito! radioradicale.it
[98] 97 countries have abolished the death penalty in law or practice. 97 other countries retain and use the death penalty.
FACTS AND FIGURES ON THE DEATH PENALTY. 30 June 1995.  AI Index: ACT 50/04/95
[99] Questo lieve aumento è dovuto al notevole incremento dei paesi mantenitori a sua volta causato dalla trasformazione di due paesi mantenitori, Urss e Jugoslavia, in ventun nuovi paesi mantenitori
[100]  97 countries have abolished the death penalty in law or practice. 97 other countries retain and use the death penalty.
FACTS AND FIGURES ON THE DEATH PENALTY. 30 June 1995.  AI Index: ACT 50/04/95



Martedì 09 Agosto,2016 Ore: 17:37
 
 
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