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www.ildialogo.org Libertà  religiosa: vige l'arbitrio, cittadini discriminati!,Giovanni Sarubbi

Editoriale
Libertà  religiosa: vige l'arbitrio, cittadini discriminati!

Giovanni Sarubbi

Oggi 11 febbraio, 88esimo anniversario della firma del Concordato fra la Chiesa Cattolica e “l’uomo mandato dalla provvidenza”, come lo definì Papa Pio XI, quel Benito Mussolini che aveva conculcato tutte le libertà e che di li a poco fece piombare l’Italia e il mondo nell’incubo delle guerre coloniali e della II guerra mondiale, è per me particolarmente doveroso parlare di libertà religiosa che in Italia non esiste. O quanto meno essa è limitata fortemente, pur essendo garantita da precisi articoli della Costituzione, sia per la sopravvivenza di norme del regime fascista, sia di una serie di prassi consolidate degli organi dello Stato che sarebbero invece deputati a garantirla.
Più volte mi sono ritrovato a fare tale affermazione sulla base della esperienza concreta da me vissuta, partendo in particolare dal caso dei musulmani e, per altro verso da quello dei Testimoni di Geova. Questi ultimi si ritrovano in una sorta di “limbo giuridico” perché, pur avendo raggiunto una intesa con lo Stato nel lontano anno 2000 (link), sono ancora in attesa che il Parlamento la approvi e la trasformi in legge, come prescrive l’art. 8 della Costituzione. Per i musulmani la strada sembra essere ancora lunga anche dopo la firma del “PATTO NAZIONALE PER UN ISLAM ITALIANO” realizzata tra alcune organizzazioni islamiche ed il ministro dell’Interno lo scorso 1 febbraio 2017, redatto con la collaborazione del Consiglio per i rapporti con l’Islam italiano che ha anch’esso sottoscritto il patto. Non so se tale patto produrrà effetti concreti e positivi per i cittadini musulmani. Lo vedremo. Se l’albero è buono darà buoni frutti. Per il momento il dato di fatto è che la libertà religiosa non esiste.
Gli articoli della Costituzione che garantiscono la libertà religiosa sono, come è noto, gli articoli 3,7,8,19,20, e per la libertà di pensiero l’art. 21. Dovrebbero essere questi articoli a determinare il comportamento delle istituzioni e ad essi dovrebbero conformarsi le leggi ordinarie che rendono applicabili i principi in essi stabiliti. Ma non è così. La confusione regna invece sovrana. Gli articoli 7 e 8 hanno introdotto in Costituzione la logica delle intese tra lo Stato e le religioni, una pratica che risale all’impero romano e su cui ci sarebbe tantissimo da dire. Ma in attesa che li si possa cambiare partiamo da quello che c’è e da come essi vengono attuati.
La prima anomalia di fronte alla quale si trovano i cittadini che vogliano far valere i propri diritti religiosi, è il fatto che non esiste una legge che regolamenti la stipula di una intesa prevista dall’art. 8. Esiste invece una “prassi consolidata” che non è supportata da una legge. Una prassi che non è mai stata approvata dal Parlamento e quindi del tutto arbitraria. Nel paese nel quale non c’è alcun ambito della vita sociale senza una legge che lo regolamenti, nel settore delicatissimo della libertà religiosa, non c’è una legge per l’attuazione dell’art. 8 della Costituzione. Anni fa, probabilmente negli anni ‘80 del secolo scorso, qualche funzionario ministeriale ha deciso di fare in un certo modo e si va avanti così da allora.
E da allora, come è possibile leggere sul sito del ministero dell’Interno che riporta le notizie sulle intese (link), è diventato obbligatorio per gli enti che chiedono la stipula delle intese passare attraverso le forche caudine del riconoscimento della propria personalità giuridica previsto dalla legge fascista sui culti ammessi. Come se la Costituzione non esistesse e non avesse predominanza rispetto alle leggi ordinarie.
Credo di non dire nulla di insensato o di particolarmente rivoluzionario affermando che tale prassi è un abuso, sia perché non c’è una legge che lo regolamenti, sia perché la legge sui culti ammessi[[1] viene applicata oggi in un quadro storico e giuridico diverso da quello del regime fascista che l’approvò.
La legge fascista sui culti ammessi fu approvata dopo la firma del Concordato tra Chiesa Cattolica e Stato Italiano ed è parte delle leggi che il fascismo approvò per attuare il concordato con la chiesa cattolica. C’era la religione di Stato, quella Cattolica, e c’erano i culti che per essere ammessi dovevano essere autorizzati dallo Stato. Questo il quadro del 1929. Oggi la religione di Stato non esiste più e quindi quella legge è inapplicabile.
Che la procedura seguita dai ministeri dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio per la stipula delle intese, ed indicata sul sito, sia un abuso è anche dimostrato proprio dal caso dei Musulmani. Fra le associazioni musulmane italiane c’è il CENTRO ISLAMICO CULTURALE D´ITALIA (meglio noto come Grande Moschea di Roma) , che pur avendo ottenuto il riconoscimento giuridico con il D.P.R. del 21/12/1974 e pur avendo presentato richiesta di stipula dell’Intesa, non è riuscita ad ottenerla. La stipula dell’Intesa non è quindi un diritto ma si configura come l’esercizio di un vero arbitrio, una scelta dettata dal capriccio del governo di turno, che si lascia guidare da motivazioni diverse da quelle strettamente attinenti all'esercizio della libertà religiosa.
Ma la mancanza di una legge che regolamenti la stipula delle Intese ex art. 8 costituzione è anche quella che consente situazioni abnormi quale quella dei Testimoni di Geova prima indicati. Chi oggi firma una intesa non sa se essa verrà poi effettivamente trasformata in legge in tempi certi.
La legge sui culti ammessi è dunque il vero nodo gordiano da tagliare se si vuole dare piena attuazione alla nostra Costituzione che garantisce, sulla carta, la libertà religiosa. Legge sui culti ammessi che però viene richiamata nel “Patto per l’Islam italiano” di cui sopra. La palla al piede rimane.
Che questa legge sia il vero problema è dimostrato inequivocabilmente anche dalle intese finora realizzate e approvate con legge dal Parlamento (sono ben 12). Tutte le intese approvate contengono infatti un articolo che dichiara non più applicabile alla specifica confessione che firma l’intesa la legge fascista sui culti ammessi. La formula è praticamente uguale per tutte le intese ed è la seguente:
«Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell’XXXX, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289».
Quindi per avere l’intesa bisogna passare per le forche caudine della legge fascista sui culti ammessi (ma non è vero per tutti), che scompare però una volta raggiunta l’intesa.
Il risultato è che ci sono cittadini di serie "A", quelli che hanno l’intesa, e quelli di serie "B", quelli che non hanno l’intesa e sono soggetti alla legge fascista sui culti ammessi. E ci sono anche quelli di serie “L” (limbo) che pur avendo l’intesa essa non è stata ancora approvata, come per i testimoni di Geova.
La legge sui culti ammessi è stata così abrogata ben 12 volte per 12 categorie di cittadini ma al tempo stesso essa è ancora attiva nei confronti di tutti gli altri.
Non sono un giurista ma non bisogna esserlo per capire che ci si trova di fronte ad un guazzabuglio incredibile, ad una mostruosità giuridica per uno Stato che viene ritenuto la patria del diritto. La costatazione amara è che la Costituzione, pur con i suoi limiti, è calpestata e che la libertà religiosa di fatto non esiste. Ma è anche la conferma che i concordati stato-religioni sono un qualcosa che produce mostruosità giuridiche come quelle che esistono in Italia è che qui ho cercato sommariamente di delineare.
E non essendo un giurista ma un semplice cittadino che esercita quella che si chiama “cittadinanza attiva”, non so al momento indicare quale via intraprendere per far valere il diritto alla libertà religiosa. Certo qualcosa bisognerà inventarsi.
Giovanni Sarubbi
NOTE
[1]legge 24 giugno 1929, n. 1159, e regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289



Sabato 11 Febbraio,2017 Ore: 21:13
 
 
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