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www.ildialogo.org Ancora sulla registrazione dei neonati figli di migranti senza permesso di soggiorno.,di Agusta De Piero

Ancora sulla registrazione dei neonati figli di migranti senza permesso di soggiorno.

di Agusta De Piero

4 settembre
Premessa
Ho ricevuto una preziosa memoria da parte di persona competente il cui ruolo non consente di farsi fonte di informazioni ufficiali.
Neppure io posso dare ufficialità a queste informazioni, ma il mio sito può assicurarne la trasparenza e la diffusione.
Comunque trascrivo la nota che mi è stata trasmessa e faccio mio l’appello conclusivo nella tristissima consapevolezza che ciò che si può proporre rappresenta uno schermo fragile e non una certezza per il contenimento della barbarie. Ma ai nuovi nati penalizzati dallo status giuridico dei genitori non possiamo offrire di più.
Alla fine, per chi lo volesse, non mi negherò lo spazio per qualche commento.

 
Il testo ricevuto
Procedura normale ...
-   il genitore può dichiarare la nascita del figlio e l’eventuale riconoscimento di paternità/maternità entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale/casa di cura in cui la nascita è avvenuta (tali dichiarazioni vengono trasmesse, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se nessuno dei genitori ha residenza in un comune del territorio italiano, oppure all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di entrambi i genitori o, se questi hanno residenza diversa, del Comune di residenza della madre); in alternativa sono i genitori stessi a potersi recare, entro 10 giorni dalla nascita, presso l’ufficio di stato civile. In entrambi i casi è necessario esibire, come è avvenuto finora, il solo documento di riconoscimento. Se il genitore non possiede documento di riconoscimento la sua identità viene registrata così come egli stesso la dichiara a voce;
 
- l’ufficiale di stato civile verifica se i genitori sono iscritti in anagrafe: in questo caso inserisce il figlio nella scheda anagrafica familiare, altrimenti si limita a registrare nascita, maternità e/o paternità (il che attesta che il bambino esiste, che ha quella madre e/o padre ed esclude lo stato di abbandono);
 
- i genitori possono chiedere in qualunque momento un estratto di nascita da cui risulta appunto il rapporto di filiazione; l’estratto di nascita permette ai genitori di lasciare l’Italia con il figlio, se l’estratto viene legalizzato in prefettura a questo scopo
 
Gli ufficiali di stato civile, cui il mio interlocutore si è rivolto, hanno assicurato che la circolare (così come l’indicazione sintetica [1] presente sul sito del Ministero Interno e il rinvio presente sul sito dell’Anusca, [2] Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe) non lascia discrezionalità alcuna, e che qualunque ufficiale di stato civile che a partire dall’8 agosto 2009 chieda il permesso di soggiorno o anche solo il passaporto dei genitori per registrare la nascita e la dichiarazione di maternità/paternità si macchia di omissione d’atti d’ufficio.

 
... e il reato di clandestinità
Quindi l'ufficiale di stato civile non deve chiedere il permesso di soggiorno dei genitori per registrare il figlio
Se comunque, contravvenendo ai suoi doveri, chiede il permesso di soggiorno ai genitori e si rende conto che non ce l'hanno, scopre un reato (il reato di presenza non autorizzata sul territorio nazionale, previsto dall'art. 10 bis T.U. immigrazione così come modificato dalla l. 94/2009)
Gli articoli 361 e 362 del codice penale e 331 del codice di procedura penale affermano l'obbligo di denuncia solo se il pubblico ufficiale scopre il reato nell'esercizio delle sue funzioni, fra cui non si colloca la funzione di registrazione della nascita per cui non deve essere richiesto il permesso di soggiorno. In sintesi scoprire il reato durante la registrazione di nascita non fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale.
Ma se l’ufficiale di stato civile - come pubblico ufficiale - non è obbligato a fare denuncia, come cittadino ne ha la facoltà e l'autorità di pubblica sicurezza deve ricevere ogni notizia di reato, pur proveniente da chi non era obbligato a farla.

Questo significa amaramente che ogni straniero non in regola col permesso di soggiorno, se scoperto, è oggi esposto ad una denuncia di reato, da parte di chiunque.
Nel caso ipotizzato, se denunciato e quindi espulso, il cittadino straniero potrà far ricorso contro il decreto di espulsione dicendo che la sua irregolarità è stata scoperta da un ufficiale di stato civile che l'ha ingannato e, abusando del suo ruolo, gli ha fatto credere che fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Il giudice potrà anche dargli ragione su questo punto, condannando il pubblico ufficiale e in questo modo ammonendo tutti i suoi colleghi. Ma nessuna sentenza potrà sanare l'irregolarità del soggiorno dello straniero.
 Il soggiorno è regolare solo e soltanto in presenza di determinati requisiti da parte dello straniero.

L'unica reale difesa, per il cittadino straniero che voglia registrare il suo bambino, è quella di sapere bene in quali casi è obbligato ad esibire il permesso (lo è, ad esempio, per chiedere il bonus bebè, o per firmare un contratto di locazione, ...) e in quali casi la regolarità o irregolarità del suo soggiorno è totalmente irrilevante (lo è, ad esempio, per iscrivere i figli alla scuola dell'obbligo, o per essere ospitato da altre persone in case private). Perciò prima di chiedere dei servizi, rilasciare dichiarazioni, concludere atti privati, deve informarsi.
E il comune –che abbia a cuore la regolarità della registrazione delle nascite anche nel rispetto del proprio ruolo di governo di un territorio e delle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria- non può esimersi dal produrre un chiaro e pubblico regolamento.

Il rischio di denuncia non sussiste comunque nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa al Direttore Sanitario dell’ospedale, in quanto il divieto a tradire il segreto sanitario non è stato abrogato e da sempre è pacificamente interpretato come avente a destinatari non solo i medici ma tutto il personale operante presso una struttura sanitaria
Leggiamo ancora una volta il comma 5 dell’art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – tuttora in vigore- che recita: “L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
 
Rifiutiamo la paura?
Certo nella pratica, anche a causa della poca chiarezza sulla questione, i genitori possono temere di rivolgersi alle istituzioni, credendo di dover presentare il permesso di soggiorno per registrare il figlio e temendo che la mancata esibizione del titolo di soggiorno comporti non solo il mancato ricevimento della dichiarazione di nascita e filiazione ma anche la denuncia per il reato di presenza non autorizzata sul territorio italiano previsto dall’art. 10 bis del T.U. così come modificato dalla legge sicurezza 94/2009 in vigore dall’8 agosto.
 
È dunque necessario ora adoperarsi in tutti i modi per rimuovere le condizioni che determinano il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno, anche sollecitando la nostra Regione a imitare chi si è già mosso a diffondere presso enti locali, ASL, Aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, ma anche presso uffici pubblici, scuole, associazioni, … una comunicazione ufficiale che:
-          accolga e ribadisca la circolare del 7 agosto, per quanto riguarda le nascite;
-          ricordi che il divieto di segnalazione di cui all’art. 35 comma 5, è ancora pienamente valido e, facendo riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” è ritenuto pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo;
-          chiarisca a tutti, cittadini “zelanti”, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, i limiti ben precisi delle norme che prevedono la denuncia di reato.
 
Commenti non essenziali
Spero che le associazioni che hanno voce forte nella società civile trovino in questo scritto – che volutamente non ha cancellato le perplessità generate da una legge pessima anche nella sua formulazione- un sostegno per chiedere ai comuni un regolamento relativo alle dichiarazioni di nascita, conforme alla circolare ministeriale n. 19 del 7 agosto [3] .
Vorrei poter avere altrettanta speranza negli eletti e nelle elette presenti nelle istituzioni, ad ogni livello dell’ordinamento repubblicano, dai comuni al parlamento italiano ed europeo. I contatti che ho avuto con molti e molte di loro in questi mesi non mi consentono ottimismo, anzi...
Certamente accogliere questo appello non sarà un mezzo per modificare l’impianto generale della legge 94, ma potrà aiutare a contenere (l’onestà intellettuale non mi consente di scrivere evitare, come vorrei) un rischio terribile, che si proietterà anche nel futuro di non pochi esseri umani, quello di rendere inesistenti neonati a seguito dello status giuridico dei loro genitori o di lacerare il legame fondante madre-figlio, padre-figlio.
Non sono più i tempi in cui possiamo dire –con la speranza che sia efficace a cambiare la realtà in cui viviamo- la propria condivisibile indignazione. Occorre ricostruire pezzo a pezzo una civiltà devastata: riconoscere il diritto all’esistenza di neonati altrimenti discriminati, garantirne il diritto ad avere dei genitori può essere uno di questi passi.
E’ l’unico ‘pezzo’ di cui sono riuscita a identificare le tracce possibili: mi ha chiesto mesi di lavoro.
Certamente se a livello di istituzioni e società civile avessi trovato disponibilità al dialogo (come l’ha trovata chi si occupa di assicurarsi la presenza di badanti) avrei potuto fare di più.
Ma i neonati e le loro povere mamme ‘irregolari’ non servono a nessuno.

da: http://diariealtro.altervista.org    


Venerd́ 04 Settembre,2009 Ore: 14:14
 
 
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