- Scrivi commento -- Leggi commenti ce ne sono (0)
Visite totali: (312) - Visite oggi : (1)
Questo giornale non ha scopo di lucro, si basa sul lavoro volontario e si sostiene con i contributi dei lettori Sostienici!
ISSN 2420-997X

Canali social "il dialogo"
Youtube
- WhatsAppTelegram
- Facebook - Sociale network - Twitter
Mappa Sito

www.ildialogo.org "Stranieri, non nemici",di Alberto RICCADONNA

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA - INTERVISTA AL GIURISTA TORINESE RODOLFO VENDITTI SUI CONTENUTI DELLA NUOVA DISCUSSA LEGGE
"Stranieri, non nemici"

di Alberto RICCADONNA

"Il reato di clandestinità esprime un inaccettabile rifiuto nei confronti dei popoli migranti"


L'originale è sul settimanale della diocesi di Torino "La voce del popolo" nr. 27 del 12 luglio 2009 pag 10 http://www.diocesi.torino.it/diario/20090709/legge_immigrazione.htm  
A pochi giorni dal varo della nuova legge italiana sulla "sicurezza" abbiamo raccolto i commenti del giurista torinese Rodolfo Venditti, magistrato dal 1950 al 1993 e già docente di Diritto penale militare all'Università degli Studi. La notorietà del prof. Venditti - che fu tra l'altro dirigente regionale dell'Azione Cattolica - si estende da decenni in tutt'Europa soprattutto per i suoi studi sull'obiezione di coscienza al servizio militare e per il suo costente sforzo di affiancare la riflessione etica a quella giuridica.

Prof. Venditti, la nuova legge sulla sicurezza istituisce in Italia per la prima volta il reato d'immigrazione clandestina: chi entra o soggiorna illegalmente in Italia sarà d'ora innanzi punibile con un'ammenda (5-10 mila euro) e si terrà un processo davanti al giudice di pace per l'espulsione dal Paese. Quali valutazioni su questa nuova fattispecie di reato? È un reato che trova riscontro negli altri ordinamenti occidentali?


Va premesso che la nuova legge è un documento di 128 pagine che si occupa delle materie più disparate: dalla immigrazione alla mafia, dalle patenti di guida all'accattonaggio, dallo scioglimento dei consigli comunali all'imbrattamento degli edifici, dalla riforma di alcune norme del codice penale alla prevenzione di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, ecc.....

La norma che istituisce il reato di immigrazione clandestina (detto anche "di clandestinità") esprime in chiave giuridica un rifiuto netto (e, a mio avviso, gravissimo) che la società italiana, facente parte del cosiddetto "primo mondo" (sviluppatosi all'insegna del benessere economico e del consumismo), oppone allo straniero extracomunitario migrante, che proviene dal cosiddetto "terzo mondo" sottosviluppato e che è in cerca di una vita più umana rispetto a quella che ha sperimentato nella propria terra natale.

È in atto un epocale movimento di popoli, provenienti dal "terzo mondo" e cioè, in massima parte, dall'Africa, dalla Cina, dal Sudamerica. Esso è conseguenza di squilibri demografici ed economici. In particolare l'Africa - da cui provengono le più recenti ondate migratorie verso l'Italia - è stata oggetto di uno sfruttamento plurisecolare da parte degli europei e dei nordamericani: uno sfruttamento disumano che non ha avuto alcun riguardo per le tradizioni di quei popoli, li ha depauperati delle loro risorse naturali, e tuttora monopolizza le grandi ricchezze di quei Paesi (dal petrolio ai diamanti).

Vedere in ciascuno di quegli uomini e di quelle donne migranti un potenziale nemico e chiudergli la porta in faccia è un gesto disumano. Oltre tutto, è un gesto autolesionista, perché sappiamo bene che tanti umili lavori di cui la nostra società necessita sono oggi rifiutati dagli italiani e vengono accettati soltanto da stranieri immigrati. Non sono un esperto di diritto comparato, ma - per quel che so - non mi risulta che in altri Paesi occidentali sia previsto un reato di immigrazione clandestina. S'intende che se un immigrato commette un reato previsto dalla legge del Paese in cui si trova, verrà giudicato come viene giudicato qualunque cittadino di quel Paese che commetta un reato. Ma è assurdo che una semplice immigrazione non autorizzata venga punita come reato. Il massimo di sanzione non può essere che la espulsione. Il di più è xenofobia.

Vari esponenti della Chiesa Cattolica ritengono che il nuovo reato (e altri contenuti della legge: per esempio la schedatura dei clochard) siano segnali di una involuzione della legge italiana in senso anti-solidale e xenofobo. Lei concorda?

Concordo pienamente con quegli esponenti della Chiesa cattolica (come, ad esempio, mons. Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei migranti) che ritengono "non umana" e "non cristiana" una normativa di tal genere e che mettono in evidenza come essa sia in contrasto con i "forum" internazionali degli ultimi anni, i quali si sono pronunciati a favore della utilità e positività della immigrazione. Contrastano con tale orientamento internazionale anche parecchie altre norme di questa legge, le quali pongono a carico degli immigrati pagamenti di somme non indifferenti in occasione di pratiche varie, relative al rinnovo del permesso di soggiorno o alla richiesta di cittadinanza, ed introducono altresì fortissime restrizioni in materia di locazioni e di ricongiungimenti familiari.

La legge sulla sicurezza apre le porte a interventi di giustizia "fai da te" (le ronde popolari, lo spray al peperoncino per autodifesa…). Sono interventi compatibili con i principi che ispirano l'ordinamento italiano? Lei come li giudica?

Sentir parlare di "ronde popolari" suscita in me un istintivo disagio. Mi evoca il ricordo delle "ronde" fasciste che segnarono la mia infanzia e la mia prima giovinezza, quando, durante la seconda guerra mondiale, le ronde avevano, tra gli altri compiti, quello di garantire l'oscuramento notturno delle città minacciate dai bombardamenti: urlavano dalla strada se trapelava uno spiraglio di luce ed erano capaci di sparare a quella finestra terrorizzandoci tutti. Oppure le ronde naziste, in cui potevi incappare per strada ed essere caricato su un camion che ti portava in un campo di lavoro in Germania senza che la tua famiglia sapesse più nulla di te. Certo, qui la "ronda" ha un significato diverso: vorrebbe essere una pacifica guardia, la cui presenza scoraggia i malintenzionati e ti dà un aiuto avvisando l'Autorità competente se ci sono situazioni sospette. Inoltre si tratta di persone disarmate, in massima parte provenienti da una esperienza di polizia. E questo è positivo. Non mi sentirei di parlare d'una "giustizia fai da te".

Ma chi può escludere che fra quelle persone ci sia qualche testa calda che abbia voglia di menar le mani? O che abbia qualche idiosincrasia per i neri, i rossi o i gialli? La xenofobia è una malattia oggi assai diffusa in Italia. Confesso che qualche preoccupazione ce l'ho.

I vertici delle associazioni di magistrati e di avvocati sostengono che la nuova legge "fa la voce grossa", ma è solo di facciata, perché è difficilmente applicabile e intaserà i tribunali. Hanno ragione?

Penso che abbiano ragione. Anzitutto, mi fa sorridere il fatto che una maggioranza politica che è in aperto conflitto con la magistratura e che si è attivamente adoperata per sottrarre i propri comportamenti alle sanzioni legislativamente previste (ha abolito reati come il "falso in bilancio", ha ridotto scandalosamente i tempi di prescrizione dei reati, ha inventato impunità mediante il "lodo Alfano", ecc.), si rivolga con questa legge alla magistratura come alla extrema ratio a cui affidare la efficacia delle nuove norme sulla immigrazione. Ma - ironia a parte - l'attuale legislatore non si è reso conto, forse, che le Procure della Repubblica e i Giudici di pace che dovranno occuparsi di questo reato saranno sommersi da masse enormi di processi per immigrazione clandestina, con grave danno per il funzionamento della giustizia, già gravata da una enorme sproporzione tra carico di lavoro e carenze di personale giudiziario. E tutto ciò a quale scopo? Quello di emanare una condanna al pagamento di una ammenda, cioè di una somma in denaro (da 5 mila 10 mila euro!), che il clandestino condannato non sarà certamente in grado di pagare. Conseguenza: l'intasamento degli uffici giudiziari, con innegabile danno per i cittadini in attesa di giustizia.

La società civile indubbiamente esprime una domanda di maggiore sicurezza sociale. La legge appena approvata, in definitiva, risponde o non risponde?

Sì e no. Non è una risposta sibillina. È una risposta dimensionata sulla enorme quantità di disposizioni che questa legge contiene. Dopo averne messi in evidenza alcuni gravi difetti, provo ad elencare alcuni pregi, cioè alcune norme che a me paiono positive.

A) La previsione di nuove aggravanti del reato di rapina: a) fatto commesso all'interno di mezzi pubblici di trasporto; b) fatto commesso a danno di chi stia fruendo o abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici per il prelievo di denaro.

B) In tema di processi per mafia: a) art.41 bis reso più rigoroso e severo; severità estesa anche ai colloqui dei condannati con i loro parenti; b) esclusione dalle gare di appalto delle vittime di concussione e di estorsione aggravata che non abbiano denunciato i reati di cui sono state vittima (salvo il caso di "stato di necessità" o di "legittima difesa").

C) Non sono soggetti a revoca del permesso di soggiorno o alla espulsione gli stranieri che si trovino in Italia per asilo politico. Provvida disposizione; ma qui ci si imbatte nel fatto che in Italia non esiste ancora una legge sull'asilo politico. Tale lacuna dovrebbe essere urgentemente colmata.

D) Finalmente, nel reato di rapina (art.628 codice penale) non sarà più possibile al giudice dichiarare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti o la equivalenza tra le une e le altre, cioè - in pratica - togliere ogni rilevanza delle aggravanti nel computo della pena, facendole sparire in forza delle attenuanti. Tale riforma mi pare giusta, dato che le aggravanti previste per il reato di rapina attribuiscono a questo reato una connotazione di accentuata pericolosità sociale, della quale si deve tener conto nel determinare l'entità della pena. Si potrebbe obiettare: ma il giudice non era mica obbligato a dichiarare la prevalenza delle attenuanti. No, non era obbligato; ma tutte le volte che egli negava la prevalenza delle attenuanti, la difesa ricavava da ciò un motivo di appello o di ricorso per Cassazione. Questa nuova norma toglie dunque spazio ad inutili cavilli.

E) Le severe disposizioni riguardanti chi imbratta i muri degli edifici e i fianchi dei treni e degli autobus pubblici: occorre reprimere con energia il comportamento di chi rivela un sovrano disprezzo per i beni pubblici e, comunque, per i beni altrui, compiendo atti di demenziale vandalismo che sporcano la città, i suoi edifici, i suoi monumenti, producendo grave danno, anche economico. Sembra una norma bagatellare, ma non lo è: è una importante norma di civiltà. L'ampiezza (piuttosto farraginosa) del testo legislativo in questione suggerirebbe molti altri spunti di riflessione. Ma il discorso diventerebbe lunghissimo.
 

Alberto RICCADONNA

 



Venerdì 14 Agosto,2009 Ore: 22:38
 
 
Ti piace l'articolo? Allora Sostienici!
Questo giornale non ha scopo di lucro, si basa sul lavoro volontario e si sostiene con i contributi dei lettori

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF -- Segnala amico -- Salva sul tuo PC
Scrivi commento -- Leggi commenti (0) -- Condividi sul tuo sito
Segnala su: Digg - Facebook - StumbleUpon - del.icio.us - Reddit - Google
Tweet
Indice completo articoli sezione:
Osservatorio sul razzismo

Canali social "il dialogo"
Youtube
- WhatsAppTelegram
- Facebook - Sociale network - Twitter
Mappa Sito


Ove non diversamente specificato, i materiali contenuti in questo sito sono liberamente riproducibili per uso personale, con l’obbligo di citare la fonte (www.ildialogo.org), non stravolgerne il significato e non utilizzarli a scopo di lucro.
Gli abusi saranno perseguiti a norma di legge.
Per tutte le NOTE LEGALI clicca qui
Questo sito fa uso dei cookie soltanto
per facilitare la navigazione.
Vedi
Info