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www.ildialogo.org Stranieri, matrimoni e cittadinanza,di Maria Rosaria Baldin

Stranieri, matrimoni e cittadinanza

di Maria Rosaria Baldin

Ho scritto questa lettera ai giornali


Gentile direttore,

nei giorni scorsi le varie amministrazioni pubbliche hanno emanato diverse circolari esplicative delle ultime novità in tema di immigrazione.
Premesso che era logico aspettarsi il blocco dei matrimoni con irregolari, vorrei sottolineare alcuni aspetti che passano, mi sembra, abbastanza inosservati:
1) La prima cosa di cui non ho visto notizia è che il ddl sicurezza va contro il testo unico sull'immigrazione (vedi sotto)

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (MODIFICATO L. 125/2008-L. 133/2008-D. LGS. 160/2008-L. 94/2009).
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART.2 - (DIRITTI E DOVERI DELLO STRANIERO)-(LEGGE 6.03.1998, N. 40, ART. 2; LEGGE 30.12.1986, N. 943, ART. 1)
1. Allo straniero *comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato* sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Quindi dato che il matrimonio fa parte dei diritti fondamentali della persona -- i cosiddetti diritti soggettivi - dovrebbe essere "sufficiente" fare ricorso appellandosi alla violazione delle norme suddette.
2) Relativamente alle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza vorrei far rilevare due particolari: il primo riguarda il testo della legge n. 91 del 1992 che è stato modificato. Prima l'art. 5 diceva:


Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano _*acquista *_la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Ora dice così:
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano _*puo' acquistare*_ la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.


Quello che mi interessa far notare è quel "può acquistare" che sostituisce il precedente "acquista". Se prima la cittadinanza era un diritto e basta, ora è una concessione e si rilascia a condizioni ben precise.
E a questo punto intervengono le nuove disposizioni contenute nella modulistica relativa alla domanda di cittadinanza. Ecco cosa si dice nelle istruzioni (dove si dà paternalisticamente del "tu" agli stranieri che fanno la domanda).


Casi di rigetto dell'istanza:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, _*insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.*_


Se i motivi legati a reati e sicurezza pubblica o mancanza di reddito sono sempre stati considerati, la vera novità è l'ultimo punto. Quanti cittadini stranieri che non conoscono bene l'italiano saranno bocciati? E, soprattutto, come fare per verificare un grado di integrazione sufficiente? Sufficiente rispetto a cosa?
Inoltre, per chi si vuole sposare mentre attende il _*rinnovo del pds *_, è diventato obbligatorio presentare il pds scaduto, per verificare che la domanda di rinnovo sia stata fatta nei termini di legge. Si tratta di tempi che i patronati sindacali per primi non rispettano perchè, avendo troppo lavoro, fissano gli appuntamenti anche a ridosso della scadenza-se non dopo. A questo si deve aggiungere che le questure continuano a rilasciare pds scaduti, ma con la data di rilascio che corrisponde al giorno in cui lo straniero si è presentato per la prima volta al patronato, due anni prima. Quindi quanto scritto nei permessi non corrisponde alla realtà, ma gli stranieri non lo potranno dimostrare, non avendo nessuna prova da esibire. quindi non potranno sposarsi.
Mentre i sindaci (hanno iniziato quelli di centro sinistra, vedi Altavilla Vicentina) sono dei veri e propri sceriffi che sostituiscono la questura nella verifica degli eventuali motivi ostativi al matrimonio (quanti ce ne sono stati, perchè era l'unico modo per regolarizzare la badante), lo stato, complice agosto, mette qua e là notiziole che gli stranieri scopriranno amaramente dopo aver perso i 200 euro versati per "far domanda" di cittadinanza (che, come i 500 della sanatoria non saranno restituiti se la pratica non andrà a buon fine) e aver atteso più di due anni.
A questo proposito c'è un altro aspetto che mi sembra degno di nota:
TUTTE LE DOMANDE DI CITTADINANZA FATTE DA MENO DI DUE ANNI RIENTRERANNO NELLA NUOVA LEGISLAZIONE.

Da ultimo mi chiedo: i parenti di terzo e quarto grado di cittadini italiani che, in base alla nuova legge, non sono più inespellibili dovranno essere denunciati dal loro congiunto italiano (per non incorrere nel reato di "favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello stato") ed espulsi, dopo una vacanza di 6 mesi in un CIE? Sì perchè anche se la questura non revocherà immediatamente il loro il permesso, lo stesso arriverà a scadenza e allora non ci saranno più le condizioni per soggiornare in Italia. Quindi...


Mi rendo conto che sono piccoli particolari, ma a me sembrano estremamente importanti perchè segneranno pesantemente la vita di molte persone.


Distinti saluti 

 



Venerd́ 14 Agosto,2009 Ore: 22:34
 
 
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